Non tassabile il risarcimento transatto dal medico per la perdita di chance
di Angelo GinexIn tema di imposte sui redditi, non è soggetto a tassazione il risarcimento del danno ottenuto dal medico, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale a causa dell’assenza di programmi e obiettivi incentivanti, in quanto diretto a riparare un pregiudizio di natura diversa da quella caratterizzante il danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. danno emergente); inoltre, è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto.
Sono questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14842, depositata ieri 10 maggio, la quale si innesta nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tassazione delle somme percepite dal lavoratore dipendente a titolo di risarcimento del danno.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitaria provinciale ad un proprio dirigente medico, a titolo di risarcimento del danno da questi lamentato.
La Commissione tributaria regionale della Calabria, su appello del contribuente, annullava il suddetto atto impositivo, rilevando che la somma ricevuta dal medico fosse priva di rilievo fiscale in quanto la lite transatta dal medico e dall’ASL riguardava il risarcimento del danno da perdita di chance di accrescimento professionale, così come accertato dal giudice del lavoro con sentenza passata in giudicato.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui lamentava che il giudice di appello avesse errato nell’affermare che le somme pagate al medico non fossero tassabili, poiché queste erano state corrisposte sulla base di un rapporto di lavoro, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante (o mancato guadagno).
Ebbene, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Ufficio, affermando l’infondatezza del motivo non appena indicato sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Dopo aver richiamato il disposto normativo contenuto nell’articolo 6, comma 2, Tuir e l’esegesi di tale norma tributaria generale, la Corte di Cassazione ha rammentato che: «In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell’articolo 6, comma 2, Tuir, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile soltanto se, e nei limiti in cui, abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Pertanto, non è tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente da “perdita di chance”, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell’attività lavorativa a seguito dell’ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera» (cfr., Cass. n. 29579/2011).
Inoltre, i giudici di vertice hanno precisato che, recentemente, è stato chiarito che: «Il titolo al risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”, non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale […] il giudice del lavoro … per la quantificazione dell’importo dovuto, ha fatto ricorso al criterio di valutazione equitativa con riferimento al maggior stipendio non conseguito; tale criterio rileva ai fini della determinazione del quantum e non è idoneo a mutare il titolo della attribuzione, la quale non è riconducibile all’articolo 6 Tuir, perché non ha natura reddituale e non è sostitutiva del reddito non percepito» (cfr., Cass. n. 3632/2019).
Ciò detto, la Suprema Corte ha osservato come, nella specie, il Tribunale abbia accertato l’omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e di consequenziali valutazioni (eventualmente positive) dei risultati da parte dell’ASL; conseguentemente, è dalla carenza di un programma e di obiettivi incentivanti che sarebbe scaturita quella perdita di chance di miglioramento attitudinale/dirigenziale e di valutazione dei risultati conseguiti con ricadute economiche.
Dunque, è stato precisato che tale situazione risulta similare a quella del demansionamento o della precarizzazione, in cui l’attribuzione nummaria non è meramente sostituiva della retribuzione, ma ristora prima di tutto la lesione della capacità professionale del lavoratore (è questo il perimetro giuridico nel quale le parti hanno negoziato per transigere la vertenza in atto).
Pertanto, si è concluso che non è soggetto a tassazione il risarcimento del danno riconosciuto al medico dipendente dell’ASL, anche in via transattiva, proprio perché qualificato dal Tribunale come conseguenza di una lesione della professionalità, comportante una perdita di chance di accrescimento professionale, prima ancora che una perdita di una maggiore potenzialità reddituale.
Da ultimo, la Cassazione ha precisato che la natura del danno non è certamente condizionata dal meccanismo risarcitorio utilizzato, per cui alcuna rilevanza può assumere, ai fini della determinazione del quantum debeatur, il riferimento al c.c.n.l. di un determinato comparto.