13 Ottobre 2021

Non versa l’IVA chi emette fatture false se prova la mancanza di un danno per l’erario

di Angelo Ginex
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La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere un’anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell’ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell’emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, emessa ai sensi dell’articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l’emittente, la cui buona fede va senz’altro esclusa, è tenuto al versamento dell’IVA relativa ai sensi del settimo comma della citata disposizione, salva la prova dell’eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l’Erario derivanti dalla utilizzazione del documento contabile.

È questo l’interessante principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27637 depositata ieri 12 ottobre.

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