Non vi è cessione di azienda se i beni sono stati acquisiti immediatamente prima dell’operazione
di Stefano RossettiAi sensi dell’articolo 2555, cod. civ., “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” rappresentano un’azienda.
Affinché vi possa essere un’azienda è necessaria la compresenza:
- dei beni. Essi devono essere intesi in senso giuridico e, in ragione di diversi filoni interpretativi, possono ricomprendere oltre ai beni materiali e immateriali anche diritti e rapporti obbligatori;
- dell’organizzazione definita dalla giurisprudenza come il “collegamento funzionale fra i beni di un complesso produttivo unitario” (per tutte Cassazione n. 17927/2008);
- dell’esercizio dell’attività di impresa come concetto finalistico dell’organizzazione impressa all’insieme di beni.
L’azienda, come sopra definita, assume un ruolo cruciale sotto il profilo fiscale; infatti, il legislatore ha previsto regimi agevolati da applicare al trasferimento del complesso aziendale sia sotto il profilo dell’imposizione diretta (si pensi alla neutralità delle operazioni straordinarie oppure al regime PEX per il trasferimento di partecipazioni che indirettamente rappresentano l’azienda) sia sotto il profilo dell’imposizione indiretta (le cessioni di azienda sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva).
In riferimento alle imposte indirette, recentemente l’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 149/2024, ha fornito un interessante chiarimento in relazione alla nozione di azienda.
Nello specifico, all’Amministrazione finanziaria era stato chiesto se la cessione di un complesso aziendale potesse essere considerata fuori campo Iva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), D.P.R. 633/1972, atteso il fatto che la linea di produzione costituente l’azienda era composta da beni immateriali e materiali, quest’ultimi acquisiti in prossimità della cessione.
Nel fornire la risposta alla società istante, l’Amministrazione finanziaria ha sottolineato come la Corte di cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che l’azienda oggetto di cessione deve essere un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività.
Infatti, secondo la Corte di cassazione:
- se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda presso il cedente, deve tuttavia poter essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (Cassazione n. 9575/2016);
- si ha cessione d’azienda quando “[…] i beni strumentali ceduti siano atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio di una impresa (anche se non si richiede che tale esercizio sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa, né che la cessione comprenda anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali) […]” (Cassazione n. 24913/2008);
- “[…] ai fini fiscali, per la qualificazione di un atto di trasferimento come cessione di azienda, non rileva la circostanza che i singoli beni aziendali siano stati ceduti globalmente o con più atti separati, né la circostanza che il cedente sia un soggetto non munito di autorizzazioni all’esercizio dell’attività dell’azienda, e nemmeno la circostanza che, al momento della cessione, l’azienda fosse concretamente esercitata, perché rileva unicamente la causa reale del negozio e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti […]” (Cassazione n. 13580/2007);
- “[…] ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione […]” (Cassazione n. 18948/2021).
Alla luce di quanto sopra, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, l’operazione prospettata dalla società istante non può configurarsi come cessione di azienda, in quanto i beni materiali sono stati acquistati in un momento immediatamente antecedente rispetto alla vendita, con ciò non realizzando quel collegamento funzionale tale da poter configurare un’azienda.
La cessione dei beni rappresentati nell’istanza di interpello, dunque, deve seguire le regole ordinarie stabilite per le cessioni di beni materiali e immateriali rilevanti ai fini Iva e sarà assoggettata a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40, Tur e dell’articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata, al Tur.