Notifica agli eredi nulla se non effettuata presso l’ultimo domicilio del de cuius
di Angelo GinexIn tema di notifica degli atti tributari agli eredi, il procedimento notificatorio da adottarsi in assenza della prescritta comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale non costituisce un mero dato formale, ma è causa di nullità assoluta e insanabile laddove non rispettato, in quanto incide su un rapporto tributario relativo a un soggetto non più esistente. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15437 del 07.06.2019.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento afferente a Ici e relativo a un soggetto deceduto, il quale veniva notificato da parte dell’Ente locale ad uno solo dei quattro eredi del de cuius.
Costui, dunque, procedeva ad impugnare l’atto impositivo, il quale veniva annullato dai competenti giudici di prime cure per intervenuta decadenza della pretesa impositiva.
La decisione veniva successivamente riformata in sede di appello, in cui veniva sancita la legittimità della notifica dell’avviso di accertamento intestato agli eredi ma inviato ad uno solo di essi e la tempestività della stessa.
Contro il provvedimento riformatore, quindi, ricorreva per cassazione il contribuente deducendo, tra gli altri motivi, la violazione di legge ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per erronea applicazione dell’articolo 65 D.P.R. 600/1973.
Nella specie, esso deduceva che il giudice del gravame avesse errato nel ritenere rituale la notifica eseguita esclusivamente nei suoi interessi per un’imposta relativa al de cuius e non anche agli altri tre eredi dello stesso.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’erede, ha avuto modo di chiarire la procedura di notifica degli atti tributari nei confronti di soggetti deceduti e le sanzioni derivanti dal mancato rispetto dell’iter procedimentale.
In particolare, premettendo che l’articolo 65, comma 2, D.P.R. 600/1973 prescrive una deroga parziale alla procedura di notificazione degli atti tributari, di cui all’articolo 60 D.P.R. 600/1973, i giudici di legittimità hanno osservato che la procedura descritta dall’articolo 65 citato segue due diverse direzioni a seconda che gli eredi del contribuente abbiano effettuato o meno la comunicazione delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, direttamente o mediante raccomandata a/r all’Amministrazione finanziaria.
Infatti, secondo quanto sancito dall’articolo 65 D.P.R. 600/1973 le notificazioni degli atti intestati al dante causa possono essere effettuate alternativamente:
- individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede e nel proprio domicilio fiscale dichiarato, se la comunicazione è avvenuta;
- impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi e nell’ultimo domicilio del dante causa, se la comunicazione di cui all’articolo 65, comma 2 non è effettuata.
Da tali premesse deriva che la predetta comunicazione segna il discrimen tra le due procedure e riveste il ruolo di vero e proprio onere diretto a consentire agli uffici finanziaria di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato prima della morte del de cuius, e non è surrogabile tanto dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi del singolo erede, quanto dalla dichiarazione di successione (Cfr., ex multis Cass., nn. 228/2014, 26718/2013 e 17430/2013).
In ogni caso, i medesimi giudici hanno avuto premura di chiarire che la notifica impersonale e collettiva scatta solo se l’Amministrazione finanziaria è a conoscenza del decesso, non sussistendo altrimenti la possibilità giuridica di procedere con detta modalità.
La stessa, infatti, è posta unicamente a presidio degli interessi erariali, in quanto il legislatore dispensa gli Uffici dall’effettuare la ricerca di qualsiasi erede.
Pertanto, incidendo direttamente sul rapporto tributario, il mancato rispetto di detta procedura di notificazione è causa di nullità assoluta e insanabile dell’atto impositivo (Cfr., Cass., n. 973/2018).
Chiarito ciò, nella fattispecie in disamina, è stato appurato che l’avviso di accertamento non è stato notificato collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius, ma presso il domicilio del solo erede ricorrente, risultando così la notifica avulsa da qualsiasi schema normativo e, per l’effetto, inesistente.
Da ciò non è potuta che derivare una pronuncia di cassazione, con la quale si è proceduto altresì all’annullamento dell’atto impositivo, non essendo più necessari ulteriori accertamenti di fatto.