Notifica agli ex soci dell’atto impositivo intestato alla società
di Angelo GinexIl tema dell’estinzione di società e, soprattutto, delle conseguenze sulla intestazione e notifica degli atti impositivi, impegna da molti anni la Corte di Cassazione, la quale è intervenuta, in più occasioni, per cercare di chiarire la corretta interpretazione delle norme di legge in materia.
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 2495 cod. civ. (ai fini civilistici) e nell’articolo 36, D.P.R. 602/1973 (ai fini tributari), così come modificato dall’articolo 28, D.Lgs. 175/2014, in vigore dal 13.12.2014. In conseguenza delle modifiche intervenute:
- per le cancellazioni richieste sino al 12.12.2014, la cancellazione dal registro delle imprese comporta “immediatamente” l’estinzione della società, con la conseguenza che l’ente estinto perde la personalità e/o soggettività giuridica;
- per le cancellazioni richieste dal 13.12.2014, la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese comporta sempre l’estinzione della società, ma gli effetti della stessa sono sospesi, ai fini fiscali, per un periodo di 5 anni decorrenti proprio da tale richiesta.
Da quanto sopra, dovrebbe derivare che l’avviso di accertamento intestato ad una società cancellata dal registro delle imprese, nel primo caso (cancellazioni richieste sino al 12.12.2014) è nullo, mentre nel secondo caso (cancellazioni richieste dal 12.12.2014) è legittimo.
Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che, secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione (Ordinanza n. 16362/2020), a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce in capo ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Poi, con specifico riferimento alla notificazione di avvisi di accertamento (Cassazione n. 24793/2020; Cassazione n. 23534/2019; Cassazione n. 12953/2017) e di cartelle di pagamento (Cassazione n. 31037/2017) intestati alla società estinta, sono intervenute molteplici pronunce che le hanno ritenute valide, allorquando dette notificazioni siano state eseguite, successivamente all’estinzione della stessa, nelle mani di (o comunque ad) uno dei soci.
In una delle tante sopra indicate, è stato affermato che: “L’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa” ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 per l’ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società”.
Inoltre, tale principio sarebbe applicabile anche alle società di capitali, poiché il ridetto fenomeno successorio, secondo autorevoli pronunciamenti delle Sezioni unite (Cassazione n. 6070/2013, Cassazione n. 6071/2013 e Cassazione n. 6072/2013), è predicabile allo stesso modo per le società di persone e per le società di capitali, in conseguenza della tendenziale equiparazione tra le due forme giuridiche, realizzata con la modifica dell’articolo 2495, comma 2, cod. civ.
Sulla scorta di ciò, quindi, la Corte di cassazione è giunta ad affermare che devono ritenersi valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società estinta, indifferentemente di capitali o di persone, anche se eseguite, dopo l’estinzione agli ex soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall’articolo 65, comma 4, D.P.R. 600/1973 per il caso di morte del debitore), ovvero anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi (Cassazione n. 753/2024).
Ciò, sulla base della considerazione per la quale, come anticipato, nel momento in cui una società si estingue, si realizza un fenomeno, seppure peculiare, di tipo successorio, in forza del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali. Pertanto, essi ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, quando la società era in vita, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
In definitiva, secondo la suprema Corte, anche nel caso di estinzione della società conseguente a cancellazione richiesta prima del 12.12.2014, sarebbe valida la notificazione all’ex socio dell’atto impositivo intestato alla società estinta.