7 Giugno 2018

Notifica agli irreperibili: è necessaria l’indicazione delle ricerche?

di Angelo Ginex
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In tema di notificazione degli atti tributari impositivi, è necessario che, in caso di irreperibilità relativa, il messo notificatore indichi il luogo dove si è recato per eseguire la notificazione ed attesti di aver verificato l’irreperibilità del destinatario. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 15 maggio 2018, n. 11777.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento sulle imposte sui redditi effettuato da un messo comunale, seguendo la disciplina dell’articolo 140 c.p.c., applicabile nei casi irreperibilità relativa del destinatario.

Al rigetto dell’impugnazione da parte dei giudici di prime cure seguiva conferma da parte dei giudici del gravame.

Il contribuente procedeva, pertanto, a proporre ricorso per cassazione per violazione degli articoli 60 D.P.R. 600/1973, 139 e 140 c.p.c. e 8 L. 890/1982, sull’assunto che il giudice di seconde cure, nell’emanare il proprio provvedimento, avesse omesso di considerare la violazione degli adempimenti prescritti al soggetto notificatore.

Inoltre, egli deduceva la nullità della sentenza, in quanto non contenente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

Rigettato detto ultimo motivo, il quale si poneva in rapporto di antecedente logicità rispetto al primo, i Supremi giudici hanno rivolto la propria attenzione alla disciplina relativa alla notifica degli atti impositivi ad un soggetto irreperibile.

Essi, dunque, richiamando taluni arresti giurisprudenziali, hanno ribadito come la notifica di avvisi e di atti impositivi prevista dall’articolo 60 D.P.R. 600/1973 può essere effettuata, in caso di irreperibilità del destinatario, nelle modalità previste dall’articolo 140 c.p.c., ossia tramite deposito dell’atto presso la casa comunale seguito da affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, solamente dopo aver espletato le dovute ricerche presso l’indirizzo del domicilio fiscale del contribuente desumibile dall’anagrafe del comune.

A tal proposito, non si reputa sufficiente l’attestazione dell’irreperibilità del soggetto, sia essa assoluta o relativa, ma è altresì richiesta l’indicazione del luogo presso il quale l’agente notificatore si è recato per effettuare la notifica e la certificazione della verifica dell’irreperibilità (cfr., ex multis Cass. sentenza n. 7710/2016; Cass. sentenza n. 16899/2007; Cass. sentenza n. 13317/2006).

Ancora, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 24260/2014, è illegittima la notifica di avvisi e di atti impositivi effettuata mediante la procedura di cui all’articolo 60 D.P.R. 600/1973, qualora il soggetto notificatore abbia rilevato una mera irreperibilità di quello notificato, senza effettuare delle ricerche.

In definitiva quindi, nel caso in rassegna, il giudice del gravame non ha riscontrato lo svolgimento di tali attività, prodromiche rispetto al deposito dell’atto presso la casa comunale e all’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e tese ad escludere l’applicabilità della disciplina di cui agli articoli 138 e 139 c.p.c.

Pertanto, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza con rinvio al giudice di seconda istanza, demandandogli anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

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