Notifica Imu 2015 con “tempi supplementari”
di Fabio GarriniLa disciplina Covid-19 ha impattato anche sui termini di notifica degli atti impositivi: malgrado la proroga contenuta nell’articolo 157 D.L. 34/2020 non trovi applicazione per i tributi locali, deve considerarsi applicabile il differimento di 85 giorni previsto dall’articolo 67 D.L. 18/2020.
Pertanto, a differenza da quanto affermato da una parte della dottrina, gli atti con i quali i Comuni contestano le irregolarità Imu relative all’annualità 2015 possono essere validamente notificati sino al prossimo 26 marzo 2021.
La notifica dell’annualità 2015
L’articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 ha disposto, per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Come chiarito dalla risoluzione 6/DF/20, tale norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.
Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha apportato importanti modifiche inerenti in tema di termini di notifica degli atti impositivi: le previsioni contenute nell’articolo 157 sono dirette a prorogarne i termini per la loro notificazione, operando di fatto una “scissione” tra la data di emissione e quella di notifica degli atti stessi.
Tale disposizione ha sancito che gli atti di accertamento per cui i termini di decadenza (calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione) scadono nel periodo compreso fra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020 vengono emessi entro il 31 dicembre dell’anno 2020 e notificati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.
L’intento è quello di consentire una più equa e meno gravosa distribuzione nel tempo della notifica degli atti impositivi, consentendo di fatto la loro notificazione a tutto il 2021; tale intento già era evidente dalla lettura della rubrica della norma “proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”.
Nel comma 7-bis del richiamato articolo 157 (introdotto in sede di conversione, ma in tale senso si interpretava anche in precedenza) è però stabilito che “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”; quindi, tale disposizione non trova applicazione per la notifica degli accertamenti Imu.
Questo però non significa che si debbano considerare i termini ordinari di decadenza.
Per il richiamo operato dall’articolo 67, comma 4, D.L. 18/2020 (tutt’oggi vigente) all’articolo 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015 (riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali), lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020), comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni, che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma (sul punto si veda anche la posizione espressa dall’Ifel nel documento del 22 giugno 2020).
In altri termini, per tutte annualità accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (ai sensi dell’articolo 1, comma 161, L. 296/2006, applicabile in forza del rinvio operato dall’articolo 1, comma 776, L. 160/2019), ma 85 giorni dopo. Il periodo d’imposta 2015 (ovvero il periodo d’imposta 2014 nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, ove dovuta) sarà quindi accertabile entro il 26 marzo 2021.
16 Gennaio 2021 a 10:27
Buongiorno quindi se il mio Comune ha emesso l’avviso il 8 gennaio 2021 devo considerarlo corretto e non prescritto?
Grazie
Lorenzo
11 Febbraio 2021 a 23:28
Quindi per tari 2015, che sarebbe andata in prescrizione 31 dicembre 2020, che invece mi e’stata notificata oggi 11 febbraio è valida? E bisogna pagarla? Grazie
23 Febbraio 2021 a 20:25
Il differimento degli 85 giorni vale anche per la richiesta di rimborso per Imu relativa all’anno 2015 versata e non dovuta? Grazie
11 Marzo 2021 a 21:48
Buongiorno
desidero un chiarimento, io ero proprietario al 50% con mia moglie altro 50% di un immobile sino al 20 novembre 2015 (giorno di stipula notarile), sono un iscritto AIRE dal 2012 abito in Francia, e non ho mai avut altri appartamenti in Italia.
Mi hanno notificato ( dall’Italia in Francia) un provvedimento datato 31/12/2020, ma protocollato in partenza il 02/03/2021. Lo stesso é partito con poste il 02/03/2021 ( ho tracciato la raccomandata dal sito delle poste) e mi é stato notificato il 10/03/2021.
Considerando il tutto devo pagare, se no, cosa dovrei scrivere?
Grazie
6 Aprile 2021 a 9:12
come i commenti precedenti desidero sapere se l’accertamento imu 2015 datato 3 gennaio 2021 e notificatomi il 26 marzo 2021 è da considerarsi dentro i termini e quindi, se esatta, da pagare?
9 Aprile 2021 a 15:51
Salve, per imu 2015, accertamento emesso il 08/01/21 e notificato il 06/04/21, non va pagato? Giusto?
Grazie.
25 Maggio 2021 a 17:03
certo che no, potevano notificarlo entro il 31.12,.2020, pertanto se è stato spedito (cioè consegnato all’ufficio postale o simili) dopo tale data, è prescritto
12 Aprile 2021 a 11:19
mi sembra che la questione sia stata modificata.
L’applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all’attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall’articolo 67 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), può ritenersi ormai superata in quanto detto periodo è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall’articolo 157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e ss.mm.ii., ove è stato previsto che per gli atti emessi entro il 30 dicembre 2020, la notifica potrà avvenire fino al 28 febbraio 2022.
15 Luglio 2021 a 18:25
La vera domanda è: come verifico la data di emissione?
Sull’avviso possono aver scritto una data retrodatata