20 Maggio 2019

Notifica nulla se l’atto è consegnato al familiare non convivente

di Luigi Ferrajoli
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L’articolo 139 cod. civ. prevede espressamente che, in caso di assenza del destinatario nella casa di abitazione nel Comune di sua residenza, la consegna dell’atto o della missiva debba essere effettuata a ”persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.

Tale principio è applicabile esclusivamente nel caso in cui l’abitazione corrisponda anche alla residenza del destinatario dell’atto, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con l’ordinanza n. 10543 emessa in data 15.04.2019.

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