Novità 2020 per il bollo su fatture elettroniche
di Clara PolletSimone DimitriEntro il 20 gennaio occorre versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative all’ultimo trimestre 2019. Ricordiamo che l’Agenzia delle entrate propone un calcolo sulla base delle indicazioni del contribuente presenti nella fattura inviata al SdI, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019.
Si tratta delle fatture B2B e B2C per le quali la data di consegna (contenuta nella ricevuta di consegna che il SdI invia al trasmittente) o la data di messa a disposizione (presente nella ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente) è compresa nel trimestre. Così, ad esempio, se una fattura è stata inviata allo SdI il 27 dicembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 31 dicembre 2019, questa concorre al calcolo del bollo per il 2020.
Il calcolo fornito può essere variato dal contribuente modificando il numero delle fatture, nel campo “N. Documenti dichiarati”, per le quali si intende versare il bollo; conseguentemente viene cambiato dal sistema l’importo complessivo dovuto, per tenere conto, ad esempio, dell’imposta di bollo non correttamente calcolata a seguito della mancata spunta in sede di predisposizione della fattura elettronica (mancata compilazione del blocco “Dati bollo” del tracciato xml).
L’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro) come, ad esempio, su operazioni fuori campo Iva articolo 15 D.P.R. 633/1972 oppure articolo 7-ter D.P.R. 633/1972; non è applicata alle operazioni relative a cessioni di beni all’estero non imponibili articolo 8, comma 1, lettere a) o b), D.P.R. 633/1972 mentre è dovuta sulle operazioni non imponibili con dichiarazione di intento articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972.
Come anticipato, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorre valorizzare il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta pari a 2 euro, che si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 D.M. 17.06.2014.
Il decreto fiscale (articolo 17 D.L. 124/2019) aveva apportato variazioni all’articolo 12-novies D.L. 34/2019 in tema di sanzioni: “In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo“.
Con la conversione in legge del decreto fiscale (L. 157/2019) cambiano anche i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti: nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Pertanto, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, se l’importo annuo non supera 1.000 euro, il versamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno. Quando l’importo annuo supera la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, vale a dire trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre: 20 aprile 2020 per il primo trimestre, 20 luglio 2020 per il secondo trimestre, 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre ed infine 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.
Si evidenzia come sia dovuta anche l’imposta di bollo sulla tenuta del libro giornale e del libro inventari anche se non è più prevista la stampa.
In base all’articolo 12 octies D.L. 34/2019, che ha modificato l’articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile (in precedenza si trattava solo dei registri Iva) con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. L’Agenzia delle entrate non precisa però come debba essere versato l’eventuale bollo relativo, ad esempio, al libro giornale non stampato ma tenuto con sistemi elettronici (senza conservazione sostitutiva).