Le novità sulla detrazione Irpef delle spese di istruzione
di Luca MambrinCome noto, a decorrere dall’anno 2015 per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 107/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) sono state riformulate le disposizioni del Tuir riguardanti la detrazione per le spese di istruzione; in particolare è stato modificato l’articolo 15, comma 1, lettera e) ed è stato inserita nel medesimo articolo 15 comma 1 la nuova lettera e-bis).
A seguito di tali modifiche, la lettera e) che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria mentre la successiva lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62”.
In particolare viene prevista la detrazione, nel limite di euro 400 per alunno o studente, per le spese di istruzione sostenute per la frequenza:
- di scuole dell’infanzia (scuola materna),
- del primo ciclo di istruzione,
- della scuola secondaria di secondo grado,
del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della L. 60/2000.
La stessa lettere e-bis prevede poi che tale detrazione non sia cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa, prevista invece dall’articolo 15, comma 1, lett. i-octies, del Tuir.
Nella circolare n. 3/E/2016 sono stati forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate i criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir nel limite massimo di spesa di 400 euro, e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies), senza limite di importo.
Rientrano nella previsione della lettera e-bis):
- le tasse,
- i contributi obbligatori,
- i contributi volontari,
- le altre erogazioni liberali,
deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies), quali ad esempio la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.
Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Relativamente alle spese sostenute per la mensa scolastica già nella circolare n. 18/E/2016 era stato precisato che:
- le spese sostenute sono detraibili anche quando il servizio viene reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola; non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento, quale la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. Nel caso in cui per l’erogazione del servizio sia previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. Tale attestazione è esente da imposta di bollo, come anche esente è l’istanza presentata dal genitore per la richiesta dell’attestazione;
- la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa; nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con la possibilità di annotare sul documento di spesa una percentuale diversa di ripartizione.
Nella recente risoluzione n. 68/E/2016 l’Agenzia delle entrate è nuovamente intervenuta sul tema fornendo ulteriori precisazioni in merito alla detraibilità delle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi e per il servizio di scuolabus.
Per quanto riguarda le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi il documento di prassi ha ammesso la detrazione, sempre nel rispetto del limite complessivo di spesa di euro 400, anche per:
- l’assistenza al pasto;
- il pre e post scuola.
Tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.
Infine l’Agenzia ha negato invece la detrazione delle spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuolabus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, in quanto “risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione”.