13 Giugno 2018

Novità per gli acquisti di carburanti in vigore da luglio 2018

di Marco Peirolo
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L’Italia è stata autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea ad introdurre l’obbligo di emissione e di accettazione delle fatture in formato elettronico dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.

In linea con la decisione comunitaria, la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative, da un lato, alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e, dall’altro, alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto d’appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione pubblica.

Sempre nell’ambito dei carburanti sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità della relativa Iva, limitando le stesse all’utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge o rimessi alla determinazione dell’Agenzia delle Entrate, il quale vi ha provveduto con il Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018.

È importante precisare che la fattura deve essere emessa in formato elettronico per tutte le operazioni certificate con il medesimo documento se, oltre al carburante, sono stati acquistati altri beni e/o servizi non soggetti al nuovo obbligo di fatturazione elettronica (es. olio motore, lavaggio, riparazione, ecc.) e che, in ogni caso, la nuova disciplina non si estende ai carburanti utilizzati per finalità diverse dall’autotrazione (es. benzina per motori facenti parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, ecc.).

In conseguenza dell’introduzione della fattura elettronica, dal 1° luglio 2018 è abolita la scheda carburante, di cui al D.P.R. 444/1997. A differenza di quest’ultima, in sede di compilazione della fattura non è obbligatorio riportare la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale il carburante è destinato (es. casa costruttrice, modello, ecc.).

A tali chiarimenti, resi dalla circolare AdE 8/E/2018, si aggiungono quelli riguardanti le modalità di pagamento mediante mezzi tracciabili, compresi quelli costituiti da carte e buoni carburante, che possono assumere le caratteristiche tanto dei buoni monouso, quanto dei buoni multiuso.

Si rientra nella prima tipologia, con fattura elettronica emessa al momento della cessione/ricarica, quando il possessore del voucher può recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia che ha emesso il buono e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti.

La seconda tipologia di buono, la cui emissione e cessione non è soggetta a Iva e, quindi, neppure a fattura, ricorre invece quando il rifornimento può essere effettuato presso più impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, ovvero qualora sia possibile acquistare più beni e servizi.

Sono, inoltre, ritenuti validi, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva, i pagamenti effettuati dal soggetto passivo in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.

È il caso, per esempio, del rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro: se il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata del dipendente, ovvero altro strumento “qualificato” allo stesso riconducibile, e il relativo rimborso operato dall’aziende è disposto mediante modalità tracciabili (es. tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consente la deducibilità.

Dal 1° luglio 2018, le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, effettuate nei confronti di privati consumatori e di soggetti in franchigia (nella specie, soggetti in regime di vantaggio e soggetti in regime forfetario), saranno invece soggette alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, ex articolo 2, comma 1-bis, DLgs. 127/2015.

Come, tuttavia, previsto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 106701 del 28.05.2018, tale obbligo – da adempiere comunicando i dati delle vendite all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento – sarà inizialmente limitato ai soggetti passivi Iva che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Successivamente, saranno definiti i termini di avvio graduale, sino al 1° gennaio 2020, dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi per le ulteriori tipologie di soggetti passivi che effettuano cessioni di carburanti.

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