29 Gennaio 2020

Novità in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Come è noto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, la L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020), che ha introdotto importanti novità fiscali, tra cui quelle in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

In particolare, è stato interamente riscritto il comma 3.1 dell’articolo 14 D.L. 63/2013, il quale attualmente prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, lo sconto in fattura sarà fruibile unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (di cui al D.M. 26.06.2015) e con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Inoltre, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, che sarà anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi; a quest’ultimo sarà poi rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

La norma precisa altresì che il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, mentre è esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Sul tema, assume particolare importanza il comma 175 dell’articolo 1, che ha introdotto significative novità in materia di proroghe delle detrazioni.

Ed invero, la lettera a) della disposizione in esame prevede la proroga al 31 dicembre 2020 del termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

È altresì prevista la proroga per la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Viene inoltre prorogata per l’anno 2020 la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La disposizione in esame prevede, altresì, la proroga delle seguenti previsioni:

  • riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
  • esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
  • detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Con la successiva lettera b), per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, Tuir, viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro.

Inoltre, viene prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, per quanto riguarda le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Peraltro, si evidenzia che l’articolo 1, comma 176 ha abrogato i commi 1, 2, 3 e 3-ter dell’articolo 10 D.L. 34/2019, che prevedevano lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Da ultimo, assume particolare rilievo il c.d. bonus facciate (articolo 1, commi 219224), con cui è stata introdotta una detrazione dall’imposta lorda in misura pari al 90% per le spese sostenute nel 2020 e relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968.

Tale beneficio, che riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, prevede che la detrazione sia ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

La fiscalità immobiliare