30 Settembre 2024

Novità in tema di “ravvedimento sprint”

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il D.Lgs. 87/2024, cosiddetto Decreto “sanzioni”, il legislatore ha “indirettamente” ridotto anche la sanzione collegata al “ravvedimento sprint”, di cui all’articolo 13, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 471/1997.

Infatti, a decorrere dalle violazioni commesse dall’1.9.2024, l’infrazione dell’obbligo del versamento è punita in maniera uniforme con la sanzione amministrativa del 25% per ogni importo non regolarmente versato alla scadenza prevista.

In particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. l), ha sostituito, all’interno dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, le parole “pari al trenta” con le parole “pari al venticinque”.

Ne deriva che, in caso di omesso o ritardato versamento di imposta, se il pagamento avviene entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza, si applica la sanzione del 12,50%, e non più del 15%, ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Pertanto, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, essendo la sanzione del 12,50% ridotta in misura pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo, significa che, per ogni giorno di ritardo, si applica una sanzione dello 0,83%.

Infatti, dopo aver ridotto della metà e poi a 1/15, è possibile applicare l’ulteriore riduzione a 1/10 del minimo, se il pagamento avviene entro 30 giorni, ovvero a 1/9 del minimo, se il pagamento avviene entro 90 giorni.

Di conseguenza, la sanzione ordinaria, applicabile dall’Ufficio, e ridotta dal contribuente ricorrendo al ravvedimento operoso, risulta quella riportata nella seguente tabella.

 

GIORNI DI RITARDO VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31.8.2024 VIOLAZIONI COMMESSE DALL’ 1.9.2024
SANZIONE UFFICIO SANZIONE RAVV. SANZIONE UFFICIO SANZIONE RAVV.
1 1% 0,1% 0,83% 0,08%
2 2% 0,2% 1,66% 0,17%
3 3% 0,3% 2,49% 0,25%
4 4% 0,4% 3,32% 0,33%
5 5% 0,5% 4,15% 0,42%
6 6% 0,6% 4,98% 0,50%
7 7% 0,7% 5,81% 0,58%
8 8% 0,8% 6,64% 0,66%
9 9% 0,9% 7,47% 0,75%
10 10% 1% 8,30% 0,83%
11 11% 1,1% 9,13% 0,91%
12 12% 1,2% 9,96% 1%
13 13% 1,3% 10,79% 1,08%
14 14% 1,4% 11,62% 1,16%
15 – 30 15% 1,5% 12,50% 1,25%