Novità Irap alla luce della Circolare 22/E/2015
di Fabio PauselliLa Legge di Stabilità 2015 ha introdotto significative novità in materia di Irap a decorrere dal periodo d’imposta 2015. Le principali possono essere elencate come segue:
- in primis, la più rilevante, quella che introduce la piena deducibilità ai fini Irap delle spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte dei soggetti che determinano la base imponibile ex artt. da 5 a 9 del decreto Irap;
- per coloro, invece, che non impiegano lavoratori dipendenti viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% dell’Irap lorda dovuta, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno di presentazione della relativa dichiarazione;
- l’abrogazione dell’art. 2, commi 1 e 4, del D.L. n. 66/2014 dove veniva prevista la riduzione delle aliquote Irap a decorrere dal periodo d’imposta 2014. Gli effetti dell’abrogazione decorrono dall’entrata in vigore della norma, pertanto questa è divenuta inefficace ab origine;
- la modifica dell’articolo 2, commi 1, del n. 20/2011, con l’inserimento della nuova deduzione, di cui all’articolo 11, comma 4-octies) del decreto IRAP tra quelle da scomputare nel calcolo dell’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, ai fini della determinazione dell’Irap deducibile dalle imposte sui redditi.
In questo contesto l’Agenzia delle Entrate, il 9 giugno 2015, ha prodotto la Circolare n. 22/E/2015 con la quale ha cercato di rispondere ad alcuni quesiti interpretativi in merito alle novità poc’anzi formulate e facendo alcune precisazioni alquanto interessanti.
Innanzitutto è stato specificato che la deduzione di cui al punto 1), in caso di contratti di somministrazione di lavoro, è pienamente fruibile da parte dell’azienda che utilizza il personale somministrato dall’Agenzia del lavoro, per il periodo di effettivo impiego dello stesso e a condizione che il contratto sottostante sia a tempo indeterminato.
È stato precisato, inoltre, che le quote TFR maturate a partire dal 2015 (per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare) rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese per il personale dipendente deducibili, trattandosi di debiti certi a carico del datore di lavoro.
In merito al punto 2) è stato confermato che l’importo dell’Irap ammessa in deduzione in presenza di oneri finanziari indeducibili va quantificato, dal 2015, al lordo del credito di imposta del 10% introdotto dalla Legge di Stabilità.
Le precisazioni più interessanti sono, indubbiamente, quelle che riguardano la deduzione delle spese del personale dipendente accantonata relativamente ad anni pregressi e l’influenza delle stesse sulle nuove deduzioni di cui al punto 4). La fattispecie analizzata dall’Agenzia è quella dell’utilizzo di fondi stanziati in anni precedenti all’entrata in vigore della norma in esame e la valenza degli stessi nel computo degli oneri deducibili ai fini Irap. L’Amministrazione finanziaria è dell’avviso che i fondi relativi ad oneri per il personale dipendente stanziati in bilancio in esercizi antecedenti l’entrata in vigore della norma, che sulla base della disciplina Irap previgente non hanno trovato riconoscimento fiscale in sede di accantonamento, assumono rilievo, a partire dal periodo d’imposta 2015, nel caso in cui si realizzi l’evento che ne ha determinato lo stanziamento in bilancio. Tali oneri, pertanto, rientreranno nel calcolo del costo del personale deducibile ai sensi del nuovo comma 4-octies) del decreto Irap, ancorché non imputati a conto economico, in quanto portati a diretta riduzione degli accantonamenti operati. Inoltre, tenuto conto che tali accantonamenti possono aver concorso alla determinazione dell’Irap deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario procedere a rideterminare l’eventuale Irap dedotta negli esercizi precedenti relativamente agli stessi. Ciò in quanto l’attuale deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato riduce l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione e, conseguentemente, la quota di Irap ammessa in deduzione dalle imposte sui redditi.
Pertanto l’imposta dedotta dovrà essere recuperata mediante la rilevazione di un componente positivo di reddito ex art. 88 del Tuir nell’esercizio di sostenimento della spesa riferita all’accantonamento a suo tempo operato. A tal fine, gli utilizzi andranno prioritariamente attribuiti ai fondi accantonati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina che hanno generato Irap deducibile, partendo da quelli di data più remota.