Novità Irap alla luce della Circolare 22/E/2015
di Fabio PauselliLa Legge di Stabilità 2015 ha introdotto significative novità in materia di Irap a decorrere dal periodo d’imposta 2015. Le principali possono essere elencate come segue:
- in primis, la più rilevante, quella che introduce la piena deducibilità ai fini Irap delle spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte dei soggetti che determinano la base imponibile ex artt. da 5 a 9 del decreto Irap;
- per coloro, invece, che non impiegano lavoratori dipendenti viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% dell’Irap lorda dovuta, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno di presentazione della relativa dichiarazione;
- l’abrogazione dell’art. 2, commi 1 e 4, del D.L. n. 66/2014 dove veniva prevista la riduzione delle aliquote Irap a decorrere dal periodo d’imposta 2014. Gli effetti dell’abrogazione decorrono dall’entrata in vigore della norma, pertanto questa è divenuta inefficace ab origine;
- la modifica dell’articolo 2, commi 1, del n. 20/2011, con l’inserimento della nuova deduzione, di cui all’articolo 11, comma 4-octies) del decreto IRAP tra quelle da scomputare nel calcolo dell’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, ai fini della determinazione dell’Irap deducibile dalle imposte sui redditi.
In questo contesto l’Agenzia delle Entrate, il 9 giugno 2015, ha prodotto la Circolare n. 22/E/2015 con la quale ha cercato di rispondere ad alcuni quesiti interpretativi in merito alle novità poc’anzi formulate e facendo alcune precisazioni alquanto interessanti.





