Novità Iva di fine anno
di Roberto CurcuFine anno porta sempre con sé numerose novità fiscali, e riteniamo quindi opportuno riassumere quelle che impattano sulla disciplina Iva.
L’unica novità Iva inserita nel cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.L. 198/2022) ed in particolare nell’articolo 3, è l’estensione del divieto di emissione di fattura elettronica, fino al 31 dicembre 2023, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Ulteriore differimento è previsto per l’obbligo di invio dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al sistema tessera sanitaria attraverso un registratore telematico.
Sempre con riguardo ai registratori telematici, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 480030 del 28.12.2022 è stata prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità per l’Agenzia di approvare modifiche che si rendano necessarie per adattare a registratori telematici dei vecchi registratori di cassa.
Il provvedimento segue quello datato 02.12.2022 (n. 446073) che elimina il limite temporale del 31 dicembre 2022 entro cui adattare le cosiddette “vending machines” per renderle compatibili con l’invio telematico dei corrispettivi.
Prima di riassumere le novità contenute nella Legge di bilancio, ricordiamo che con nota n. 511592 del giorno 11.11.2022 l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che il 30.11.2022 è cessata la possibilità di effettuare importazioni con il “messaggio IM”.
In termini pratici, per le importazioni effettuate dal 1° dicembre 2022 non dovrebbero più essere forniti i vecchi modelli di “bolletta doganale” o “DAU”, ma dovranno essere forniti i prospetti di sintesi e quelli di riepilogo ai fini contabili, oppure dovrà essere fornito il numero di MRN grazie al quale l’operatore può scaricarseli dal sito dell’Agenzia delle Dogane.
La Legge di Bilancio (L. 197/2022) porta con sé interessanti novità Iva.
In primo luogo, ai commi 54 e seguenti, vengono rivisti i limiti per l’applicazione del regime forfettario, che passano da 65.000 ad 85.000 euro.
L’argomento è già stato oggetto di approfondimento su queste pagine; in questa sede ricordiamo comunque che con la FAQ n. 150 del 22.12.2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito all’obbligo di fattura elettronica per tali soggetti, precisando in particolare che il limite di euro 25.000 oltre il quale scatta l’obbligo di emettere fattura elettronica è “agganciato” il 2021.
In sostanza, il forfettario che non ha superato euro 25.000 di ricavi o compensi nel 2021, ma li ha superati nel 2022, potrà esimersi dall’emettere fatture elettroniche per tutto il 2023.
Ricordiamo altresì che tale disposizione, oltre che per i soggetti che applicano il regime forfettario, trova applicazione anche per coloro che applicano ancora il regime dei minimi, e per i soggetti che al di sotto dei 65.000 di ricavi da attività commerciale, avevano optato per l’applicazione dell’imposta ai sensi della L. 398/1991 (tipicamente le associazioni sportive).
Nello stesso approfondimento citato in precedenza, si ricorda che l’innalzamento dei limiti di ricavi per poter applicare la contabilità semplificata ha un impatto anche sulla possibilità di eseguire le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale.
Novità riguardano l’applicazione delle aliquote Iva: i commi da 13 a 16 contengono l’estensione dell’applicazione dell’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. L’applicazione di tale aliquota ridotta è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia e per le forniture di servizi di teleriscaldamento.
Altre modifiche alle aliquote Iva sono contenute nel comma 72 e 73: con tale ultimo comma viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 10% per i pellet, limitatamente al 2023. Ricordiamo che tale fonte di riscaldamento era espressamente esclusa dall’applicazione di detta aliquota agevolata, applicabile invece alle altre fonti di legna da ardere.
Il comma 72, inoltre, prevede che l’applicazione dell’aliquota del 5% sia applicabile a tutti gli assorbenti e tamponi (e non solo a quelli lavabili o compostabili) e introduce nella tabella dei beni soggetti alla stessa aliquota il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini della prima infanzia, preparazioni alimentari per gli stessi, pannolini per bambini e seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Il comma 148 prevede delle cautele per l’apertura della partita Iva.
Evidentemente, molte sono le cosiddette “partite Iva mordi e fuggi”, cioè quelle aperte per emettere fatture, incassare le imposte senza versarle e rendersi irreperibili. Dopo la naufragata idea di rendere responsabili dell’evasione di tali soggetti i professionisti che contribuivano all’apertura di tali partite Iva, ora viene previsto che in determinate circostanze può essere chiesta una fideiussione per l’apertura della stessa.
Il comma 152 contiene una norma riguardante le sanzioni applicabili a chi riceve fatture false sulle quali deve effettuare il reverse charge.
Con riguardo al sistema sanzionatorio, insieme alle varie rottamazioni, la cosa di maggiore interesse è quella prevista dal comma 166, cioè la possibilità di sanare le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, con euro 200 per ciascun periodo di imposta.
Questa possibilità potrebbe essere appetibile, ad esempio, per quei soggetti con probabili omissioni, ritardi o errori nell’applicazione del reverse charge (soggetti legati al mondo edile o “acquirenti online”).