Novità modello Irap: soggetti che esercitano attività agricole
di Federica FurlaniAi sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c-bis) D.Lgs. 446/1997, inserita dall’articolo 1, comma 70, lettera a), n. 2), L. 208/2015, non sono soggetti passivi dell’imposta:
- i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 Tuir,
- le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, che sono equiparati agli imprenditori agricoli (articolo 8 D.Lgs. 227/2001);
- le cooperative agricole e delle piccola pesca e i loro consorzi di cui all’articolo 10 D.P.R. 601/1973, ovvero quelle che:
- allevano animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci;
- effettuano la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci;
- esercitano professionalmente la pesca marittima con l’impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all’articolo 8 D.P.R. 1639/1968 o la pesca in acque interne.
Tali contribuenti, se svolgono unicamente le attività sopra elencate non sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”, i quali devono compilarla al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.
Nell’ipotesi invece di esercizio contemporaneo sia di attività agricole escluse dall’imposizione ai fini Irap sia di attività rilevanti ai fini Irap, la corretta compilazione del modello dichiarativo dipende dalle modalità di determinazione del valore della produzione.
I soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 9 (Produttori agricoli in regime speciale) compilano l’apposita sezione del modello Irap (sezione IV dei quadri IQ, IP e IE e sezioni II e III del quadro IK) riducendo l’ammontare dei componenti positivi e negativi, sulla base del rapporto determinato applicando i criteri indicati nella risposta alla domanda n. 1 della risoluzione 93/E/2017, ovvero:
“…in caso di svolgimento di attività di allevamento di animali eccedentaria, il valore della produzione da escludere dall’Irap è calcolata in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti di cui all’articolo 32, c. del TUIR rispetto al numero complessivo dei capi allevati.
In caso di svolgimento di attività agricole connesse ai sensi dell’articolo 56-bis del Tuir, il valore della produzione da escludere dalla tassazione è calcolata sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività agricola nei limiti di cui al citato articolo 32 del Tuir e l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini Irap”.
I soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 5-bis (società di persone e imprenditori individuali) compilano, invece, la sezione I dei quadri IQ e IP, riportando sia i dati fiscali relativi all’attività soggetta ad Irap sia quelli relativi all’attività esclusa. Anche in tal caso, la quota del valore della produzione esclusa da imposizione viene determinata sulla base del rapporto calcolato secondo i criteri sopra indicati e va poi riportata nel rigo IQ11 o IP11.
I soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 5 (società di persone e imprenditori individuali su opzione) compilano l’apposita sezione del modello Irap (sezione II dei quadri IQ, IP e IE e sezione I del quadro IC) riportando i dati contabili così come risultanti dal conto economico ed escludendo la quota del valore della produzione riferita all’attività agricola (determinata secondo le regole di cui sopra) apportando una variazione fiscale da indicare tra le “altre variazioni” con il codice 11.
Infine, i soggetti che si avvalgono della facoltà di determinare forfetariamente il valore della produzione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, compilano l’apposita sezione del modello Irap (sezione III dei quadri IQ, IP e IE e sezione V del quadro IC) riportando l’intero ammontare del reddito d’impresa determinato forfetariamente nonché la quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (retribuzioni, compensi, altre somme e interessi passivi), ottenuta sulla base del rapporto sopra indicato.
Si evidenzia infine che le deduzioni per lavoro dipendente spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività soggetta a Irap: in caso di dipendenti impiegati sia nell’attività agricola esclusa dall’imposizione ai fini Irap sia in quella rilevante ai fini Irap l’importo delle deduzioni spettanti per lavoro dipendente va quindi ridotto della quota imputabile all’attività agricola esclusa, determinata applicando all’ammontare complessivo delle deduzioni lo stesso rapporto utilizzato per determinare la quota di valore della produzione non soggetta a imposizione ai fini Irap.