Novità per la composizione negoziata della crisi d’impresa
di Francesca Dal PortoCon D.M. 21.03.2023, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – ha aggiornato la normativa sulla composizione negoziata della crisi d’impresa.
Il documento è composto da sei sezioni relative a:
- test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza;
- protocollo di conduzione della composizione negoziata;
- la formazione degli esperti;
- la piattaforma;
- scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto.
Al termine delle sezioni, sono previsti quattro allegati con indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate; con un modello di istanza on line; con un fac simile di dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata; con una scheda sintetica del profilo professionale dell’esperto.
Le principali novità introdotte col D.M. 21.03.2023 riguardano il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. In particolare, l’entità del debito che deve essere ristrutturato, da inserire al numeratore del rapporto rappresentante il test, è data da:
a. debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo);
b. (più) debito riscadenziato o oggetto di moratorie;
c. (più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
d. (più) rate di mutuo-finanziamento e canoni di leasing finanziario, in scadenza nei successivi 2 anni;
e. (più) investimenti relativi alle iniziative industriali e di riorganizzazione del lavoro che si intendono adottare, dedotte le sovvenzioni e i contributi che l’imprenditore prevede di conseguire a fronte degli investimenti;
f. (meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale;
g. (meno) disponibilità finanziarie, nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti;
h. (meno) stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti.
È stato inserito il punto g) per indicare nel dettaglio le disponibilità finanziarie presenti e che possono essere destinate al debito da ristrutturare, nel momento di presentazione della domanda.
Nella parte relativa al protocollo di conduzione della composizione negoziata, laddove si parla dello svolgimento delle trattative con le parti interessate (sezione 8), è stata inserita la specifica (8.15) che prevede che, ferma restando la facoltà di richiedere la trasmissione delle informazioni attraverso la posta elettronica certificata, l’esperto invita i creditori con i quali sono in corso le trattative ad accedere alla piattaforma per inserire al suo interno le informazioni sulla posizione creditoria e gli ulteriori dati o documenti dallo stesso richiesti.
Inoltre, al punto 8.16, è stato inserito un adempimento a carico dell’esperto, ai fini dell’eventuale scambio di informazioni e documentazione tra imprenditore e creditori, questo infatti deve chiedere a entrambi se sono disponibili a prestare il consenso per l’accesso alle informazioni contenute nella piattaforma ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003.
In materia di rinegoziazione dei contratti, al punto 11.2 del protocollo di conduzione della composizione, è stata inserita la previsione sulla base della quale, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2 e la rideterminazione del contenuto, termini o modalità delle prestazioni contrattuali è opportuna per assicurare la continuità aziendale e agevolare il risanamento dell’impresa, l’esperto ha cura di richiedere alle parti se, nel caso di insuccesso della rinegoziazione, acconsentano a che l’esito delle trattative e le motivazioni del mancato accoglimento delle proposte vengano riferiti al tribunale.
È opportuno che tale richiesta venga formulata sin nel primo incontro e che degli incontri venga redatto un sintetico verbale come precisato al punto 8.5.
Nella parte relativa alla conclusione dell’incarico (punto 14.5), quando sia stato raggiunto un accordo con i creditori, l’esperto, nel valutare se sottoscriverlo, oltre a tenere conto della sua idoneità al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche alla luce della check-list di cui alla Sezione II, dovrà anche verificare (parte aggiunta) che l’accordo sia stato sottoscritto dall’imprenditore e da tutte le altre parti interessate che vi hanno aderito. Possono essere previsti più accordi quante sono le parti interessate.
Per quanto riguarda la piattaforma, tra le funzioni disponibili sono state aggiunte quelle per l’inserimento della determinazione del compenso dell’esperto; l’interoperabilità tra la piattaforma telematica e le altre banche di dati di cui all’articolo 14 del Codice della crisi d’impresa; lo scambio di documentazione e di dati di cui all’articolo 15 del Codice della crisi d’impresa.
Tra le novità, inoltre, è stato previsto che la piattaforma contenga un campo nel quale l’impresa inserisce la sintesi del contenuto della domanda e, in particolare, le seguenti informazioni:
a) se l’impresa si trova in stato di pre-crisi, di crisi o di insolvenza reversibile;
b) sull’indebitamento complessivo, in quanto il dato di sintesi non è previsto nell’istanza;
c) la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello di business (righe 6);
d) la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali (righe 10);
e) le iniziative industriali che si intendono adottare (righe 10);
f) se al momento della domanda vengono richieste le misure protettive specificando se si tratta di misure generali o selettive.
I documenti inseriti per la presentazione dell’istanza vengono sottoscritti mediante l’apposizione della firma digitale su ciascuno di essi con unica operazione.
La piattaforma contiene un campo nel quale l’impresa indica i professionisti che la assistono e un ulteriore campo nel quale indica i professionisti iscritti nell’elenco degli esperti che la hanno assistita negli ultimi 2 anni, al fine di garantire il rispetto dell’articolo 16, comma 1, del Codice della crisi d’impresa.
Tra le principali novità, infine, si segnala anche la previsione della nuova sezione VI che illustra la scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto: la scheda sintetica ha la funzione di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell’esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata.