Novità per le dichiarazioni d’intento
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariDal prossimo 1° gennaio 2020 l’esportatore abituale non avrà più l’obbligo di consegnare la dichiarazione d’intento al fornitore, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica, al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972.
È quanto emerge dall’articolo 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) che ha introdotto importanti novità in merito agli adempimenti che devono essere rispettati dagli esportatori abituali in relazione alla possibilità di utilizzo del plafond di esportatore abituale.
È opportuno ricordare che, fino al 31 dicembre 2019, l’esportatore abituale che ha maturato il relativo status deve consegnare ai propri fornitori una copia della dichiarazione d’intento, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione telematica della stessa.
Dal canto suo il fornitore deve porre in essere il c.d. “riscontro telematico”, al fine di verificare la correttezza degli adempimenti da parte dell’esportatore abituale.
Solo successivamente può emettere fattura in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972.
Come anticipato, a partire dal prossimo 1° gennaio 2020 l’obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichiarazione d’intento, unitamente alla copia della ricevuta telematica, è stato soppresso. Tuttavia, a fronte di tale soppressione l’articolo 12-septies D.L. 34/2019 prevede quanto segue:
- nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
- sono soppressi alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);
- sono state inasprite le sanzioni in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia.
Le modalità operative per l’applicazione delle predette novità dovevano trovare attuazione in un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2019.
Ad oggi tale provvedimento non è ancora stato approvato.
In relazione alla dichiarazione d’intento, anche per il futuro resta fermo l’obbligo di redigere la stessa con il modello conforme (quello da sempre utilizzato) e inviare telematicamente la stessa all’Agenzia delle entrate.
Tuttavia, non sarà più previsto l’obbligo di consegna della dichiarazione, unitamente alla copia della ricevuta telematica al fornitore, il quale sarà comunque tenuto ad indicare nella fattura gli estremi del protocollo della dichiarazione d’intento.
Ciò significa che l’esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma potrà farlo anche con mezzi “informali” (ad esempio via mail).
Sul punto va segnalato che resta fermo l’obbligo, in capo al fornitore, di effettuare il cd. “riscontro telematico”, e che in caso di omesso adempimento non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), bensì quella proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta non applicata (articolo 12-septies D.L. 34/2019).
Tale ultimo aspetto sembra andare in direzione opposta alla volontà del legislatore di “semplificare” la procedura dell’acquisto senza imposta da parte dell’esportatore abituale con l’utilizzo del plafond, poiché, se da un lato non si obbliga più quest’ultimo soggetto all’invio della copia della dichiarazione d’intento, dall’altro si responsabilizza il fornitore laddove non proceda al riscontro telematico.
È del tutto evidente che quest’ultimo soggetto avrà tutto l’interesse di tutelare la propria posizione e di chiedere copia dei documenti al fine di poter eseguire il riscontro nelle modalità più corrette.