10 Novembre 2015

Novità sul sovraindebitamento: un’opportunità per i commercialisti

di Massimo Conigliaro
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Una recente sentenza del TAR Lazio (n. 12457 del 4 novembre 2015) ha acceso i riflettori su quello che qualcuno ha definito il concordato dei consumatori, ovvero dei piccoli imprenditori che non superano la soglia di fallibilità e non sono soggetti alle procedure concorsuali. Le possibilità di iscriversi nell’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento sono oggi estese anche ai ragionieri iscritti all’albo, in forza dell’annullamento del D.M. 24 settembre 2014 N. 202 nella parte in cui negava ai soggetti privi di laurea specialistica l’opportunità di svolgere tale funzione.

Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 3/2012, gli organismi di composizione della crisi forniscono ausilio al debitore in stato di sovraindebitamento nella formulazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, ed indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Ulteriori competenze dei gestori della crisi sono previste:

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