Novità in vista per i servizi digitali e le vendite a distanza di beni
di Marco PeiroloIn un precedente intervento è stato evidenziato che la proposta di Direttiva COM (2016) 757, con effetto dal 1° gennaio 2021, estende il regime speciale del MOSS, attualmente previsto per i servizi elettronici resi da soggetti stabiliti nella UE, ma non nel Paese membro di consumo, alle cessioni intracomunitarie di beni “a distanza”. Le soglie al di sotto delle quali l’imposta resta dovuta nel Paese membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto sono eliminate, in quanto fonte di distorsioni nel mercato unico, ed è introdotta una soglia di 10.000,00 euro per le microimprese, sino al raggiungimento della quale le cessioni soggette al regime speciale sono soggette a Iva nel Paese membro del cedente. Tali modifiche hanno effetto dal 1º gennaio 2021 siccome richiedono disposizioni di applicazione dettagliate, oltre che adattamenti al sistema informatico di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell’Iva.
Invero, l’estensione dell’attuale MOSS non è limitata alle vendite a distanza intracomunitarie di beni materiali, perché la proposta di Direttiva ne prevede l’applicazione anche ai servizi diversi da quelli digitali e alle vendite a distanza di beni provenienti da Paesi terzi.
La valutazione dei regimi speciali applicabili ai servizi digitali ha individuato una serie di ambiti suscettibili di miglioramento.
In primo luogo, l’esigenza di ridurre l’onere, gravante sulle microimprese stabilite in un Paese membro che prestano servizi elettronici occasionalmente in altri Paesi membri, di dover adempiere agli obblighi Iva in Paesi membri diversi da quello di stabilimento giustifica l’introduzione di una soglia, pari a 10.000,00 euro, al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili nel Paese membro di stabilimento. In secondo luogo, considerato che l’obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di fatturazione e di conservazione della documentazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi è molto oneroso, la proposta di Direttiva, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle imprese, stabilisce che le norme in materia di fatturazione e di conservazione della documentazione sono quelle applicabili nello Stato membro di identificazione del cedente/prestatore che si avvale dei regimi speciali. In terzo luogo, i soggetti passivi che prestano servizi digitali, se non sono stabiliti nell’Unione, ma registrati ai fini Iva in un Paese membro (ad esempio perché effettuano operazioni occasionali soggette a Iva in tale Paese), non possono avvalersi né del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella UE, né del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella UE. Di conseguenza, la proposta di Direttiva prevede che tali soggetti siano autorizzati ad avvalersi del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione.
La valutazione dei regimi speciali per la tassazione dei servizi digitali, avviata il 1º gennaio 2015, ha evidenziato che l’obbligo di presentare la dichiarazione Iva presuppone un termine troppo ravvicinato, ossia 20 giorni dalla fine del periodo di riferimento, in particolare per quanto riguarda le prestazioni effettuate attraverso una rete di telecomunicazioni, un’interfaccia o un portale, qualora i servizi prestati tramite tale rete, interfaccia o portale, si presume siano prestati dall’operatore della rete, dell’interfaccia o del portale, che è tenuto a ottenere le informazioni da ogni singolo prestatore di servizi per compilare la dichiarazione Iva. La valutazione ha, inoltre, evidenziato che l’obbligo di apportare correzioni alla dichiarazione Iva è molto gravoso per i soggetti passivi, in quanto può comportare la necessità di ripresentare varie dichiarazioni ogni trimestre. Di conseguenza, il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione viene esteso da 20 a 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, con possibilità, per i soggetti passivi, di correggere le dichiarazioni precedenti attraverso una dichiarazione successiva anziché nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta cui si riferiscono le correzioni.
Sempre per ciò che riguarda i servizi digitali, la proposta di Direttiva dispone che il periodo di conservazione della documentazione per il regime non-UE e il regime UE sia il periodo definito dal Paese membro di identificazione del soggetto passivo, anziché l’attuale periodo di 10 anni, che supera ampiamente le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione vigenti nella maggior parte dei Paesi membri.
Infine, il campo di applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi viene limitato alle vendite di beni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, mentre per quelli di valore superiore è richiesta una dichiarazione doganale completa al momento dell’importazione. Al fine di evitare la doppia imposizione è, però, introdotta un’esenzione dall’Iva all’importazione dei beni dichiarati nell’ambito di tale regime speciale, mentre per evitare distorsioni della concorrenza tra fornitori all’interno e all’esterno dell’Unione e perdite di gettito fiscale viene abolita l’esenzione per le importazioni di beni oggetto di piccole spedizioni di valore trascurabile di cui alla Direttiva n. 2009/132/CE.