18 Gennaio 2017

Nozione di bene immobile nella disciplina Iva dei servizi immobiliari

di Luca Caramaschi
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Le frequenti difficoltà interpretative che hanno portato la Corte di Giustizia Ue a pronunciarsi con numerose sentenze in merito alla corretta qualificazione dei servizi immobiliari ai fini Iva, hanno indotto la Commissione europea a proporre una nuova soluzione normativa che ha trovato concretezza nel regolamento n. 1042 del 7 ottobre 2013. Detto regolamento, che integra le previsioni del precedente regolamento n. 282/2011, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2017, attesa la sua immediata efficacia in tutti gli Stati membri senza alcuna necessità di recepimento normativo. Le novità ivi contenute, peraltro, hanno formato oggetto di note esplicative elaborate dalla direzione generale della fiscalità e dell’unione doganale della Commissione europea in data 26 ottobre 2015, che pur non vincolanti in capo ai singoli Stati membri, possono costituire un utile orientamento per gli operatori.

Vediamo in particolare il nuovo articolo 13-ter, inserito nel regolamento n. 282/2011, che introduce la nozione di bene immobile agli effetti dell’Iva. Secondo tale previsione sono considerati beni immobili:

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