6 Settembre 2016

Nozione di immobile per la territorialità Iva dei servizi immobiliari

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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A partire dal prossimo 1° gennaio 2017 entreranno in vigore nuove regole per individuare la territorialità Iva dei servizi immobiliari, di cui all’articolo 7-quater, lettera a), del D.P.R. 633/1972, fermo restando che il criterio rimarrà quello del luogo di ubicazione dell’immobile. Secondo l’articolo 13-ter del regolamento n. 1042/2013 (di modifica delle disposizioni di cui al regolamento 282/2011) sono considerati beni immobili:

  • una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;
  • qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
  • qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale, e ascensori;
  • qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.

In merito alle definizioni contenute nell’articolo 13-ter il documento elaborato dalla Commissione europea nel mese di ottobre 2015 offre alcuni spunti di riflessione, pur non essendo vincolante per gli Stati membri. Come previsto dalla lettera b), per essere considerato un immobile, il fabbricato o l’edificio non deve essere agevolmente smontabile o rimuovibile. Tale condizione in alcuni casi necessita di precisazioni, basti pensare alle case galleggianti utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali (ad esempio un ristorante), oppure di edifici realizzati con parti prefabbricate destinate ad essere rimosse e successivamente riutilizzate altrove. Nel citato documento si legge che un edificio o un fabbricato può essere eretto ed incorporato al suolo con mezzi diversi, ad esempio con il cemento o immobilizzato con delle funi, catene, bulloni, eccetera. Ciò che rileva non è il mezzo ma il risultato, dovendosi considerare immobile il bene che non sia agevolmente smontabile o rimuovibile, ossia quando il bene non possa essere rimosso facilmente ossia senza sforzi e senza affrontare costi significativi. La locuzione “facilmente smontabile o spostabile” potrebbe tuttavia creare qualche difficoltà dato che l’avverbio “facilmente” potrebbe esprimere un concetto soggettivo. In tal senso il documento della Commissione Ue suggerisce di assumere i seguenti criteri oggettivi: l’esigenza di avvalersi di competenze professionali riguardo l’utilizzo di utensili, attrezzature, conoscenze, eccetera, necessari per smontare o spostare il bene, il costo delle operazioni necessario per lo smontaggio o lo spostamento, il tempo necessario per eseguire le operazioni, ovvero la circostanza che a seguito delle predette operazioni il bene potrebbe distruggersi o alterare il suo valore.

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