Nulla la notifica della cartella “pdf”
di Massimo ConigliaroÈ nulla la notifica della cartella di pagamento inviata al contribuente a mezzo pec, ma con un file in formato “pdf” allegato. È questo il principio stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che ha confermato quanto già deciso dai giudici di primo grado di Napoli.
Questi i fatti.
Un contribuente impugnava in Commissione Tributaria Provinciale una cartella di pagamento, della quale aveva avuto notizia mediante il rilascio di un estratto di ruolo. Eccepiva che la suddetta cartella non era mai stata ritualmente notificata.
Equitalia Sud si costituiva in giudizio e produceva copia della notifica avvenuta a mezzo pec. Si costituiva altresì l’Agenzia delle Entrate sostenendo la legittimità, nel merito, dell’iscrizione a ruolo derivante da un controllo formale della dichiarazione e riguardante imposte dichiarate e, in parte, non versate; segnalava l’ente impositore che la parte aveva pagato soltanto la prima rata della rateizzazione dell’avviso bonario richiesta.
La parte contribuente, con memoria illustrativa, deduceva che la cartella non era stata prodotta in giudizio e, comunque, che non veniva attestato in alcun atto la conformità del documento trasmesso via pec alla cartella oggetto di impugnazione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso rilevando “l’assenza di allegazione dell’atto oggetto di notifica telematica, di attestazione di conformità ed autenticità dello stesso alla cartella esattoriale richiamata in oggetto”.
Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate di Napoli, sostenendo che erroneamente i giudici di primo grado avevano ritenuto invalida la notifica a mezzo posta elettronica certificata, in quanto la stessa si intende perfezionata nel momento in cui la ricevuta di consegna viene generata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 9464/11/17 (Pres. Menditto, Rel. Barela), ha rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria, precisando che “Il file.pdf trasmesso costituisce una mera copia informatica (digitale) dell’atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all’originale. Peraltro, nella vicenda in disamina, l’agente per la riscossione non ha prodotto nemmeno in giudizio una copia del documento inoltrato via pec di talché resta oggettivamente incerto il contenuto dell’atto notificato.
In realtà, la notifica via pec necessita che il documento trasmesso rechi estensione .p7m: solo in tal caso ci si trova di fronte a un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza”.
Conclude la Commissione che tale vizio non può nemmeno ritenersi sanato dall’impugnazione dell’estratto di ruolo.
La sentenza dei giudici campani si inserisce nel solco di altre pronunce sul tema, ormai sempre più frequenti.
L’agente per la riscossione, quindi, è tenuto non soltanto a notificare le cartelle nel formato immodificabile previsto dalla legge, ma anche a firmarlo digitalmente.
In caso di contestazione, inoltre, deve produrre: la stampa dell’atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di pec, le informazioni richieste dall’articolo 18, D.M. 44/2011 per il corpo dei messaggi, le ricevute della pec, gli ulteriori dati di certificazione.
I superiori principi sono stati espressi anche in ambito amministrativo dal TAR Campania (sentenza 3 aprile 2013, n. 1756), secondo il quale la mancanza della firma digitale sul provvedimento notificato determina incertezza sulla amministrazione e la riconducibilità in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.
Inoltre, viene evidenziato che qualsiasi atto destinato a produrre effetti giuridici deve essere recettizio e al momento della notifica deve contenere la relazione da parte del soggetto che procede alla notifica stessa, anche se il notificante intende avvalersi del servizio postale o come nel caso di specie della notifica a mezzo posta certificata telematica.
Pertanto, l’assenza della relazione di notifica, della prova di un atto sottoscritto con firma digitale, della dichiarazione di conformità sui documenti cartacei depositati dall’Amministrazione, determinano l’inesistenza dell’atto per nullità e/o inesistenza della notifica, in quanto non può essere ritenuta provata la spedizione e la ricezione dello specifico atto di rigetto del reclamo.
Negli stessi termini si è pronunciata di recente anche la Commissione Tributaria Regionale della Liguria con la sentenza 1745/3/17 (Pres. Canepa, Rel. D’Avanzo), aggiungendo altresì che le stampe cartacee delle ricevute (invio e avvenuta consegna della pec) non hanno alcun valore probatorio se prive dell’attestazione di conformità apposta da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.