5 Giugno 2017

È nulla la notifica dell’appello presso il domicilio della parte

di Luigi Ferrajoli
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In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello effettuata alla parte presso il suo domicilio reale, invece che presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio, è nulla per violazione dell’articolo 330 c.p.c., applicabile – nella parte in cui impone di eseguire la notifica dell’impugnazione non direttamente alla controparte, ma nel domicilio eletto ex articolo 170 c.p.c. – in virtù del richiamo di cui agli articoli 1, comma 2 e 49 del D.Lgs. 546/1992. Ne consegue, in caso di omessa costituzione dell’appellato, la necessaria rinnovazione ex articolo 291 c.p.c..

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8426 del 31.03.2017 in una vicenda che vedeva Equitalia Sud S.p.a. proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Puglia, che, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria effettuata a carico di un contribuente per debiti tributari in quanto non sarebbe sussistita la prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento.

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Appello e revocazione nel contenzioso tributario: normativa e presupposti
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