10 Giugno 2019

Nulla l’ipoteca “a sorpresa” in danno del contribuente

di Angelo Ginex
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In tema di riscossione coattiva delle imposte, costituisce principio generale dell’ordinamento quello per cui l’Agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendogli un termine di 30 giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, con la conseguenza che l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12237 del 09.05.2019.

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