13 Maggio 2016

Nullità della sentenza per “error in procedendo” ed omessa motivazione

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 5205 del 16 marzo 2016, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle conseguenze derivanti dall’errata applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art.112 c.p.c., in base al quale “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”.

Con la decisione in commento, il Giudice di legittimità ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso proposto ex art. 360, co.1, n. 3, c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) con cui l’Amministrazione finanziaria ha lamentato la violazione dell’art.112 c.p.c..

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