8 Febbraio 2017

Nullo l’accertamento da studi in assenza di contraddittorio preventivo

di Angelo Ginex
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L’accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore è affetto da nullità se emesso in assenza di contraddittorio, in quanto tale procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza può nascere solo in seguito al contraddittorio con il contribuente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 20 gennaio 2017, n. 1485, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, eccependo, tra gli altri motivi, la nullità della sentenza del giudice di appello per omessa pronuncia, ex articolo 112 c.p.c., sulla eccezione di mancata attivazione del contraddittorio nella fase amministrativa (eccezione sollevata peraltro sin dal primo grado di giudizio), sulla quale – come osservato dalla stessa Suprema Corte – il giudice di appello nulla aveva deciso, nonostante la sua decisività ai fini del giudizio.

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