Nullo il pignoramento effettuato fuori dall’ambito di competenza
di Angelo GinexIn tema di riscossione coattiva, l’Agente della Riscossione non può procedere con l’espropriazione forzata fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, ma deve delegarne in via telematica uno competente in detto territorio. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 4 maggio 2018, n. 10701.
La vicenda trae origine da un duplice provvedimento di rigetto avverso l’impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’Agente della Riscossione nei confronti di un contribuente fuori dal proprio territorio di competenza, in spregio all’articolo 46 D.P.R. 602/1973, e basato su cartelle di pagamento mai notificate.
Il soggetto esecutato proponeva, dunque, ricorso per cassazione contestando, tra gli altri motivi, l’erronea applicazione e il difetto di motivazione ex articolo 46 D.P.R. 602/1973, sull’assunto che sia il giudice di prime cure, sia quello del gravame, nell’emanare i propri provvedimenti, avessero omesso l’esame del rispetto dell’adempimento prescritto da detto articolo, ossia l’emanazione della delega al concessionario territorialmente competente.
I Supremi giudici, accogliendo il ricorso, hanno colto l’occasione per ribadire i requisiti per esercitare l’attività di riscossione fuori dall’ambito territoriale di competenza, da parte dell’Agente della Riscossione.
Più precisamente, essi hanno osservato come l’articolo 46 D.P.R. 602/1973 prescriva l’obbligo per l’Agente della Riscossione cui sia stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione coattiva deve essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, di delegare in via telematica per la stessa il concessionario territorialmente competente.
Detto soggetto è, infatti, titolare di una potestà esecutiva limitata all’ambito territoriale in cui esercita le proprie funzioni, assegnatogli con il provvedimento di concessione e che coincide con la Provincia.
Nel caso di specie, sussistevano dei gravi vizi inficianti la procedura di riscossione coattiva, non essendo stato prestato il necessario mandato al soggetto dotato di competenza ed essendo stato violato il proprio ambito territoriale di competenza, in quanto l’esecuzione forzata era stata posta in essere non fuori dalla propria provincia di competenza, ma addirittura in una regione differente.
Il meccanismo della delega non soffre deroghe anche per la procedura esecutiva da compiersi fuori dal proprio territorio, dovendosi altresì applicare al pignoramento presso terzi di cui all’articolo 72-bis D.P.R. 602/1973, a pena di nullità dello stesso.
Sulla base di quanto precede, i giudici di legittimità hanno provveduto, pertanto, a cassare la sentenza impugnata ed a deciderne il merito, non essendo necessario il compimento di altri accertamenti di fatto.
Giova, da ultimo, sottolineare che la delega di cui all’articolo 46 D.P.R. 602/1973 ha ad oggetto tutti gli atti esecutivi previsti dal Titolo II del medesimo decreto.
Il comma 1 della norma citata termina, poi, con l’espressione “la delega può riguardare anche la notifica della cartella”.
Si può agevolmente ritenere, pertanto, che la delega possa essere richiesta anche nel caso in cui l’Agente della riscossione sia tenuto a notificare al contribuente la cartella di pagamento o l’intimazione di pagamento, qualora l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.
Come noto, infatti, quest’ultimo titolo esecutivo deve contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, decorso il quale potrà essere iniziata la procedura esecutiva.
Se questa, tuttavia, non è effettuata entro il termine annuale sopraccitato, l’intimazione di pagamento dovrà essere rinotificata e seguirà la medesima disciplina della notifica della cartella, ivi compreso il rispetto del requisito della delega all’Agente della Riscossione competente territorialmente.