11 Marzo 2016

Nuova agevolazione prima casa: opportunità e vincoli

di Cristoforo Florio
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A decorrere dal 1° gennaio 2016, i soggetti che hanno già acquistato un immobile abitativo usufruendo dell’agevolazione “prima casa” possono acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito (successione o donazione), un ulteriore immobile abitativo, usufruendo – anche sul secondo acquisto – dell’agevolazione fiscale prevista per la “prima casa”. L’unica condizione per beneficiare del risparmio fiscale sopra descritto consiste nell’alienare l’abitazione “preposseduta” (il “primo” immobile agevolato) entro un anno dal secondo acquisto.       

La novità è stata introdotta dal comma 55 dell’articolo 1 della L. n. 208/2015 (c.d. “Legge di Stabilità 2016”), con il quale è stata modificata la disciplina dei trasferimenti della “prima casa” di cui alla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, al fine di favorire le compravendite di immobili, viste le difficoltà che hanno caratterizzato il settore del real estate negli ultimi anni.

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