29 Agosto 2015

Nuova circolare dell’Agenzia sulla voluntary disclosure

di Nicola Fasano
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Prelievi limitati da non giustificare puntualmente, apertura di cassette di sicurezza anche alla presenza di testimoni qualificati (come per es. funzionari di banca), nessun “waiver” per San Marino e gli altri Paesi già collaborativi alla data di entrata in vigore della L. 186/2014; la semplice inclusione del contribuente in specifiche liste di controllo (come quella “Falciani”) senza che l’amministrazione abbia avviato accessi, ispezioni e verifiche o altri controlli di natura sostanziale, non rappresenta causa ostativa per aderire alla sanatoria. Nessun esonero sul periodo di imposta 2014: essendo fuori dalla procedura si applicano le regole ordinarie di dichiarazione da parte del contribuente. Sono questi i principali chiarimenti della C.M. 31/E/2015 diramata ieri dall’Agenzia delle Entrate (che si va ad aggiungere alle tre precedenti: la 10/E/2015, la 27/E/2015 e la 30/E/2015), mentre gli operatori restano in trepida attesa per l’agognata proroga.

Sul versante dei prelievi viene confermato che, anche in presenza di patrimoni infruttiferi, quando si tratti di somme prelevate in modo “limitato”, sia dal punto di vista dell’ammontare che della frequenza, non è necessaria alcuna particolare giustificazione in quanto può ragionevolmente trattarsi di prelievi utilizzati per consumi personali dal contribuente.

Per quanto concerne l’apertura delle cassette di sicurezza, invece, viene chiarito che l’autocertificazione non è ammissibile, essendo necessaria quanto meno la presenza di testimoni qualificati (quali per esempio i funzionari di banca), se non proprio del verbale redatto da un notaio. Il problema peraltro, dovrebbe porsi soprattutto in presenza di attività e valori diversi dal denaro, posto che nella precedente C.M. 27/E/2015, è stato chiarito che nel caso del contante fa fede il versamento su apposito conto corrente.

La circolare di ieri inoltre precisa che l’inclusione del contribuente in specifiche liste di controllo, inoltre, non preclude l’accesso alla procedura a condizione che il soggetto non sia stato sottoposto ad accessi, ispezioni, verifiche o che abbiano avuto inizio attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria e dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Dal punto di vista della “geografia fiscale” i tecnici delle Entrate chiariscono che non è necessario il waiver per accedere ai principali benefici amministrativi della voluntary (blocco del raddoppio dei termini e dimezzamento delle sanzioni-base per le violazioni RW) qualora i capitali siano detenuti in Paesi come San Marino (ma, ancor prima, anche Cipro, Malta, Lussemburgo e Corea del Sud) che sono stati eliminati dalle black list e inclusi nella “white list” prima dell’entrata in vigore della L. 186/2014 sullla voluntary. Discorso analogo, precisa la circolare, vale anche per Singapore (con cui era già in vigore un accordo per l’effettivo scambio di informazioni).

Un passaggio di interesse della circolare è poi dedicato al caso in cui dopo la presentazione dell’istanza e della relativa documentazione emergano ulteriori asset e/o violazioni dichiarative, non considerate dal contribuente. Sul punto l’amministrazione finanziaria precisa che il contribuente sarà “perdonato”, godendo dei benefici della voluntary, se il suo comportamento omissivo sia stato improntato a buona fede, ad esempio, perché dovuto ad un errore scusabile o ad una causa di forza maggiore.

A titolo esemplificativo, la circolare sostiene che si può parlare di errore scusabile allorché a fronte di una procedura che ha portato all’emersione di un complesso compendio di capitali all’estero e redditi sottratti all’imposizione, venga rilevata dall’Ufficio o addirittura rappresentata dallo stesso contribuente, un’omissione dichiarativa relativa ad un reddito per una collaborazione di carattere occasionale o a un reddito di fabbricati.

In tal caso la sussistenza della buona fede nell’omissione potrebbe essere dedotta sia dalla irrilevanza dell’ulteriore violazione rispetto a quelle già oggetto dell’emersione, sia dalla facilità con la quale l’Ufficio potrebbe venire a conoscenza di tali tipologie di reddito. Diversamente, secondo le Entrate, con difficoltà potrà essere invocata la buona fede allorché l’Ufficio rilevi la disponibilità in capo al contribuente di un’attività avente un valore di gran lunga superiore a quello delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione, per di più detenuta all’estero. In tali ultimi casi, pertanto, è concreto il rischio che l’Ufficio, nei relativi periodi di imposta, proceda secondo le regole di accertamento ordinarie, potendo al limite valutare di graduare le sanzioni in ragione dell’eventuale atteggiamento collaborativo (seppur tardivo) del contribuente.

Nessun esonero, infine, viene accordato per le dichiarazioni relative agli anni 2014 e 2015 ai contribuenti che accedono alla voluntary. Gli asset e i relativi redditi esteri devono essere pertanto regolarmente dichiarati dal contribuente, anche in caso di rimpatrio giuridico tramite fiduciaria italiana. Del resto tale esonero, in assenza di una specifica norma, non può essere certo riconosciuto in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate, essendo di competenza del legislatore a cui, però, sarebbe lecito chiedere in primo luogo una proroga in tempi rapidi e non “last minute”.