27 Novembre 2018

Nuova definizione di holding non finanziaria con riflessi fiscali

di Fabio Landuzzi
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Lo schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2016/1164 (c.d. Direttiva ATAD 1) di contrasto alla elusione fiscale prevede, all’articolo 12, l’introduzione del nuovo articolo 162-bis Tuir, il quale contiene la definizione univocaai fini dell’Ires e dell’Irap – delle figure di “intermediari finanziari”, “società di partecipazione finanziaria” e “società di partecipazione non finanziaria e assimilati”.

Come esposto nella Relazione illustrativa, l’intervento normativo si è reso necessario per adeguare il riferimento, ormai obsoleto, all’abrogato D.Lgs. 87/1992 che era contenuto nelle disposizioni tributarie ai fini della individuazione degli intermediari finanziari, e che aveva prodotto anche molta incertezza ai fini della corretta qualificazione con conseguenze tutt’altro che secondarie con riguardo alla corretta tassazione Ires ed Irap di detti soggetti.

Con particolare riferimento al caso delle “società di partecipazione non finanziaria”, la lett. c), del comma 1, del nuovo articolo 162-bis Tuir dispone, al n. 1), che sono tali i soggetti che “esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”.

Il successivo comma 3 precisa poi che l’esercizio di detta attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari si intende in via “prevalente” quando in base ai dati del bilancio approvato all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (ad es.: i finanziamenti erogati alle partecipate), unitariamente considerati, sono superiori al 50% dell’attivo patrimoniale.

La conseguenza evidente di questa proposta di testo normativo è, in prima battuta, la soppressione di qualsivoglia riferimento al dato economico; così, per la qualifica, anno per anno, di “società di partecipazione non finanziaria” sarà sufficiente che l’attivo patrimoniale rappresentato da partecipazioni in società e altre attività finanziarie connesse (ad es.: finanziamenti), assumendo che questo debba essere misurato in base ai valori esposti nel bilancio approvato, sia maggiore del 50% del totale.

A nulla rilevando, quindi, il peso specifico che tali componenti finanziarie hanno sulla formazione dei ricavi della società.

L’effetto immediato che si trae da questo testo è che anche società del tutto industriali quanto a core business, ove investano una parte rilevante delle proprie attività in partecipazioni in altre società operative e magari provvedano a finanziarne l’attività, potrebbero superare detto parametro patrimoniale e quindi essere qualificate ai fini Ires ed Irap alla stregua di “società di partecipazione non finanziaria”.

Con quali effetti?

Vediamone i principali:

  • ai fini di bilancio non vi sarebbe alcun effetto, in quanto le società di partecipazione non finanziaria non sono tenute ad adottare gli schemi di bilancio tipici degli intermediari finanziari, per cui continuano a redigere il bilancio secondo le regole ordinarie del codice civile;
  • ai fini Ires, non cambia la disciplina per la deduzione degli interessi passivi e oneri assimilati (articolo 96 Tuir), e non si applica comunque la maggiorazione dell’aliquota Ires di cui all’articolo 1, comma 65, L. 208/2015;
  • il maggiore impatto si ha in ambito Irap: in primo luogo, pare doversi applicare l’aliquota Irap maggiorata a seconda delle Regioni di formazione del valore della produzione imponibile, con la sgradevole e assai poco giustificata conseguenza di vedersi tassare un valore della produzione pressoché interamente “industrialecon l’aliquota prevista per i soggetti che producono reddito da attività tipicamente finanziaria; quanto alla base imponibile Irap, essa si determina sempre secondo le regole delle società industriali, ma ad essa va aggiunta la differenza tra interessi attivi e proventi assimilati, ed interessi passivi ed oneri assimilati (tenendo poi conto che per gli interessi passivi dovrebbe valere la regola della deducibilità Irap limitata al 96% del loro importo);
  • si applicano gli obblighi di comunicazione all’anagrafe dei rapporti finanziari ex articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010 con obbligo altresì di provvedere alla registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi (REI).

Peraltro, molto poco efficace è il riferimento al dato puntuale del bilancio d’esercizio, che ha l’effetto che la qualificazione di società di partecipazione non finanziaria possa verificarsi ad intermittenza, costringendo le società a variare, potenzialmente di anno in anno, la loro qualificazione fiscale.

L’entrata in vigore, stando all’articolo 13 dello schema di D.Lgs, in commento, è prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018; per il passato, si prevede una clausola di salvaguardia che fa salvi i comportamenti tenuti in precedenza dai contribuenti ai fini della qualificazione della holding di partecipazione.

L’impostazione dell’attività del revisore legale attraverso l’analisi di un caso operativo