Nuova disciplina per gli scambi intra-UE di beni
di Marco PeiroloNelle conclusioni presentate l’8 novembre 2016, il Consiglio europeo ha affermato che, mentre sono in corso i lavori della Commissione sull’individuazione del sistema definitivo dell’IVA per gli scambi intraunionali, sarebbe opportuno apportare alcuni miglioramenti all’attuale disciplina impositiva. In tale contesto, il Consiglio ha chiesto l’introduzione di modifiche in quattro ambiti:
- numero di identificazione IVA: il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa diretta a stabilire che il numero di identificazione IVA valido del soggetto passivo o dell’ente non soggetto passivo che acquista i beni, assegnato da uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto, costituisca una condizione sostanziale aggiuntiva per applicare l’esenzione alla cessione intraunionanle;
- operazioni a catena: la Commissione è stata invitata dal Consiglio a proporre criteri uniformi e opportuni miglioramenti legislativi finalizzati ad una maggiore certezza del diritto e all’applicazione armonizzata delle norme in sede di determinazione del trattamento IVA delle operazioni a catena, comprese le operazioni triangolari;
- call-off stock: il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre modifiche alle attuali norme al fine di consentire la semplificazione e un trattamento uniforme del call-off stock negli scambi transfrontalieri. A tal fine, il call-off stock si riferisce all’ipotesi in cui il venditore trasferisce beni in un magazzino a disposizione dell’acquirente di un altro Stato membro con passaggio di proprietà dei beni nel momento del prelievo dal magazzino;
- prova della cessione intraunionale: il Consiglio ha invitato la Commissione a esplorare le possibilità di pervenire ad un quadro comune di criteri raccomandati per le prove documentali necessarie per confermare l’esenzione della cessione intraunionale.
La Commissione europea, nella proposta di Direttiva COM(2017) 569 e nella proposta di Regolamento COM(2017) 568, entrambe del 4 ottobre 2017, ha previsto le modifiche sollecitate dal Consiglio.
Allo specifico fine di contrastare le frodi in materia di IVA, il riformulato articolo 138, par. 1, della Direttiva n 2006/112/CE prevede l’obbligo, per il cessionario, di disporre del numero di identificazione IVA valido in uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto o la spedizione dei beni quale requisito sostanziale per consentire al cedente di applicare l’esenzione. Ai fini della detassazione, viene ulteriormente previsto che il codice identificativo del cessionario sia incluso nel modello INTRASTAT relativo alla cessione, considerato essenziale per informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio.
In merito alle vendite a catena, sono tali, ai fini in esame, le cessioni successive degli stessi beni, laddove i beni ceduti siano oggetto di un unico trasporto intraunionale fra due Stati membri. In tale situazione, stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il trasporto deve essere imputato ad un’unica cessione all’interno della catena in modo da determinare a quale delle operazioni debba applicarsi l’esenzione prevista per le cessioni intraunionali.
In base al nuovo articolo 138-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, il trasporto intraunionale è imputato alla cessione effettuata dal fornitore all’operatore intermedio, che devono essere entrambi soggetti passivi certificati, se l’operatore intermedio:
- comunica al fornitore il nome dello Stato membro di arrivo dei beni;
- è identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni.
In difetto di tali condizioni, il trasporto intraunionale è imputato alla cessione effettuata dall’operatore intermedio all’acquirente.
Il nuovo articolo 17-bis della Direttiva n. 2006/112/CE regola, invece, il call-off stock, stabilendo che non è assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo certificato, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.
Quest’ultimo ricorre se, allo stesso tempo:
- i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo certificato, o da un terzo che agisce per conto di tale soggetto passivo certificato, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, ad un altro soggetto passivo certificato;
- il soggetto passivo certificato che spedisce o trasporta i beni non è stabilito nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
- il soggetto passivo certificato destinatario della cessione di beni è identificato ai fini IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al cedente nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
- il soggetto passivo certificato che spedisce o trasporta i beni ha annotato la spedizione o il trasporto nel registro di carico e scarico e ha inserito nell’elenco riepilogativo l’identità del soggetto passivo certificato acquirente dei beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.
Se le condizioni esposte sono soddisfatte, al momento del passaggio di proprietà dei beni si verifica, in capo al cedente, una cessione intraunionale esente da IVA e, in capo al cessionario, il corrispondente acquisto intraunionale, imponibile.
Infine, per quanto riguarda la prova della cessione intraunionale, il nuovo articolo 45-bis del Reg. UE n. 282/2011 considera la duplice situazione in cui i beni sono stati spediti/trasportati:
- dal cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, se il cedente è un soggetto passivo certificato; ovvero
- dal cessionario o da terzi per suo conto, se è il cessionario ad essere un soggetto passivo certificato.
Nel primo caso, si presume che i beni siano stati spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente sia in possesso di due documenti non contraddittori, fra gli otto individuati, che attestano la spedizione/trasporto. Le Autorità fiscali possono contestare tale presunzione se in possesso di prove sufficienti per dimostrare che i beni non sono stati spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.
Nel secondo caso, invece, si presume che i beni siano spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente sia in possesso:
- di una dichiarazione scritta del cessionario, presentata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifichi che i beni sono stati spediti/trasportati dal cessionario medesimo o per suo conto e che riporti il nome dello Stato membro di arrivo dei beni;
- di due documenti non contraddittori, fra gli otto individuati, che attestano la spedizione/trasporto.
Anche in questa ulteriore ipotesi, le Autorità fiscali possono contestare la presunzione se in possesso di prove sufficienti per dimostrare che i beni non sono stati trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.