14 Marzo 2018

Nuova integrativa a favore con effetto retroattivo

di Alessandro Bonuzzi
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La dichiarazione relativa alle imposte su redditi, all’Irap, ai sostituti d’imposta nonché all’Iva predisposta dal contribuente può contenere degli errori che abbiano determinato l’esposizione di un maggior imponibile, il versamento di maggiori imposte o la determinazione di un minor credito.

In tali circostanze il soggetto ha la possibilità di rimediare all’errore a proprio danno presentando la cosiddetta dichiarazione integrativa “a favore”.

Con la nuova formulazione dei commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 D.P.R. 322/1998, nonché dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del successivo articolo 8, recata ad opera del D.L. 193/2016, per la correzione a favore delle dichiarazioni, il contribuente ha a disposizione lo stesso tempo concesso all’Amministrazione finanziaria per i controlli.

L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito emergente dal modello integrativo può essere utilizzato in compensazione. In particolare:

  • nel caso in cui l’integrativa a favore venga presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo e nel caso di errori contabili di competenza, l’eventuale credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione con qualsiasi debito;
  • diversamente, nel caso in cui l’integrativa a favore venga presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, l’eventuale credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione solo con debiti sorti a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione della integrativa.

Peraltro, in quest’ultima ipotesi, la norma prevede che il credito debba essere indicato nel modello dichiarativo del periodo di imposta nel quale è presentata la dichiarazione integrativa. A tal fine, è stato inserito in dichiarazione un apposito quadro.

Sicché, in caso di integrazione del modello Unico/Irap 2016 nel 2018 (decorso quindi “l’anno successivo”) occorre indicare il credito emergente, che sarà compensabile solo con debiti sorti dal 2019, nel modello dichiarativo del 2018 (modello Redditi/Irap/Iva 2019).

Tratto caratterizzante delle ipotesi in analisi è quello per cui il contribuente non ha arrecato alcun danno all’Erario; ne deriva che per la dichiarazione integrativa “a favore” non è dovuta alcuna sanzione.

In ogni caso, rimane comunque ferma la possibilità, per il contribuente, di far valere:

  • anche in sede di accertamento o
  • di giudizio

eventuali errori di fatto o di diritto che abbiano determinato un maggior imponibile, una maggiore imposta o un minor credito.

Proprio in relazione all’ambito temporale di applicabilità delle nuove disposizioni sulla dichiarazione integrativa “a favore”, si è espressa di recente la CTR Lombardia.

In particolare, con la sentenza n. 407/2018, depositata il 30 gennaio 2018, la Commissione lombarda, ribaltando il giudizio di prime cure:

  • dopo aver osservato che la riforma ha dilatato i tempi di presentazione dell’integrativa a favore del contribuente fino al termine per l’accertamento,
  • ha stabilito che le modiche hanno una valenza sistematica e trovano applicazione per ogni rapporto non ancora esaurito.

Ciò significa che il nuovo termine per presentare la dichiarazione integrativa “a favore” ha valenza retroattiva, applicandosi anche al caso oggetto della sentenza in cui il contribuente ha presentato l’integrativa Iva a favore relativa all’anno 2009 in data 7 novembre 2013, quindi, oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (30 settembre 2011).

A detta della CTR, infatti, un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa.

Inoltre, una interpretazione contraria a quella resa confliggerebbe con il disposto dell’articolo 10 L. 212/2000 che sancisce il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Fisco.

 

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