Nuova legge sullo sport. Cosa cambia?
di Guido MartinelliDopo le note polemiche sulle presunte violazioni delle norme del Comitato Internazionale Olimpico contenute nel testo definitivamente approvato dal Senato, è stata pubblicata la Legge 86/2019 (in G.U. n. 191 del 16/08/2019), entrata in vigore il 31 agosto al cui interno sono previste numerose e importanti deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
Il Governo avrà 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento per approvare i decreti delegati previsti nella legge in esame e nei 24 mesi successivi procedere all’eventuale emanazione di decreti correttivi.
L’attuale crisi di Governo non fa ben sperare in tempi solleciti. Quello che è certo è che non sono disciplinate deleghe in materia fiscale (se non con riferimento al lavoro sportivo).
Ne deriva che, ad oggi, in attesa della emanazione dei citati decreti, dal tenore del testo di legge approvato non sono previste novità di immediata applicazione sugli adempimenti giuridico – amministrativi attualmente in vigore per le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Non si può fare a meno di rilevare alcune incongruenze, figlie forse della fretta con cui si è redatto e approvato l’articolato. Ad esempio, l’articolo 1, comma 1, lett. f), L. 86/2019, prevede l’introduzione del divieto di scommesse sulle partite di calcio dei campionati della lega nazionale dilettanti, dimenticando le migliaia di gare delle altre discipline sportive dilettantistiche sulle quali potrebbe essere dirottate le attenzioni degli scommettitori.
Molta attenzione ha suscitato l’articolo 2 della sopracitata Legge, sui centri sportivi scolastici. Questa norma è di immediata applicazione anche se prevede la loro nascita come facoltà e non come obbligo. Il problema che si pone è l’inciso per cui “secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del terzo settore”. Assodato che la scuola, almeno sicuramente quella pubblica, non potrà direttamente richiedere l’iscrizione al registro unico nazionale, questo significherà la necessità, fino ad oggi non prevista, da parte delle scuole, di formalizzare in ente su base associativa il centro sportivo scolastico, rintracciare risorse umane disponibili ad occuparsene e ad assumere le conseguenti responsabilità e provvedere alla successiva iscrizione al “Runts”.
Non è detto, poi, che le attività potranno essere svolte solo da laureati in scienze motorie in quanto viene prevista la possibilità, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge (essendo un termine ordinatorio e con la crisi politica in atto appare molto difficile che sia rispettato il termine) di individuare altri “profili professionali” (e con tutta probabilità si tratterà dei tecnici delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva) a cui potrà essere affidato lo svolgimento delle varie discipline scolastiche da parte dei centri sportivi scolastici.
La previsione espressa che l’attività dovrà essere svolta “di norma a titolo gratuito” e che non possono essere previsti “nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica”, comporta qualche dubbio sulle conseguenze pratiche di questa “novità” per le attività sportive scolastiche.
L’unica norma di immediata applicazione per il mondo sportivo è quella prevista dall’articolo 3 sulla cessione del diritto sportivo che subordina la cessione, il trasferimento o l’attribuzione a qualunque titolo, del titolo sportivo, alla valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente.
Il secondo comma dell’articolo prevede che il Coni, le Federazioni sportive e le discipline sportive associate, che già prevedevano o che prevedranno la possibilità di cessione del titolo sportivo, dovranno adeguare i loro statuti.
Visto che si dovrà applicare anche per l’attività dilettantistica (le cessioni del diritto sportivo sono previste nei regolamenti della pallacanestro dilettante, nella pallavolo e nell’hockey su ghiaccio) avremo sicuramente un maggior costo per i club. Con quale vantaggio? Ai posteri l’ardua sentenza.
Viene poi inserito, tra le figure dei “lavoratori dello sport” da disciplinare con i testi dei decreti in fase di redazione anche il direttore di gara. Questa figura era stata considerata fino ad oggi dalla giurisprudenza come un soggetto che compiva finalità associate, ma non come “lavoratore”. Il pronunciamento legislativo ne muterà il titolo, anche ai fini della disciplina fiscale dei compensi che gli potranno essere riconosciuti.
L’articolo 8, comma 2, lettera d), L. 86/2019 prevede la possibilità per il Governo di emanare apposite previsioni di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive. Il mancato accenno alla analoga disposizione già prevista dall’articolo 22, Codice del terzo settore conferma che il legislatore continua a voler considerare le sportive come soggetti non ricompresi nella disciplina del terzo settore.
Chi sa se prima o poi ne prenderemo definitivamente atto.