Nuova responsabilità del revisore legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato ESEF
di Emanuel MonzeglioCon determina della Ragioneria Generale dello Stato n. 23255 dello scorso 11.02.2022, è stato adottato il nuovo principio di revisione (SA ITALIA) 700B riguardante “le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format)”.
Tale principio dovrà essere applicato per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2021 o successivamente.
Il nuovo principio di revisione, elaborato dal CNDCEC unitamente ad Assirevi, INRL, Consob e MEF, illustra le procedure di revisione specifiche che i soggetti incaricati della revisione devono svolgere al fine di esprimere il giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/85 della Commissione Europea del 17.12.2018 e successive modifiche.
A tal proposito il revisore, per poter acquisire una ragionevole certezza, sulla base di elementi probativi sufficiente ed appropriati, che il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato siano conformi alle disposizioni sopra citate dovrà verificare:
- che il bilancio d’esercizio e consolidato siano predisposti nel formato XHTML leggibile da utenti umani;
- che il bilancio consolidato nel formato XHTML sia stato marcato in tutti i suoi aspetti significativi in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato.
Le condizioni necessarie per il revisore, ai fini dell’identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi, sono quelle di sviluppare una conoscenza della normativa in materia di norme tecniche di regolamentazione del formato elettronico unico di comunicazione per gli aspetti comunicabili e di comprendere il processo messo in atto da parte dell’emittente per predisporre il bilancio d’esercizio e consolidato nel formato XHTML.
Questa “nuova” responsabilità a carico del revisore dovrà essere attentamente considerata nella fase iniziale – la c.d. “pianificazione” – secondo il dettato del principio di revisione internazionale ISA Italia n. 300 “pianificazione della revisione contabile del bilancio”.
In particolare, il revisore dovrà valutare la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti (c.d. “verifiche di conformità e di dettaglio”), da svolgere ai fini della formazione del giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato.
I fattori che possono influenzare la fase di pianificazione delle procedure di revisione possono essere ad esempio la tempistica di produzione – da parte dell’emittente – del file XHTML, le modalità con cui l’emittente ha organizzato il processo di mappatura delle informazioni contenute nel bilancio consolidato rispetto alla tassonomia del Regolamento Delegato e le risorse umane destinate dall’emittente a tale processo.
La conseguenza diretta per il soggetto incaricato della revisione contabile è che aumenterà la qualità e la quantità delle risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi del nuovo principio SA ITALIA 700B.
Una volta definite e svolte tutte le procedure di controllo pianificate, il revisore dovrà esprimere il proprio giudizio – ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del citato principio – sulla base degli elementi probativi acquisiti, sufficienti ed appropriati, e sulle eventuali non conformità nelle marcature riscontrate e se queste siano significative singolarmente o nel suo complesso.
Tale giudizio dovrà essere collocato in un apposito paragrafo all’interno della sezione separata della relazione di revisione “Revisione su altre disposizioni di legge e regolamenti”.
Il giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato risulterà “senza modifica” nel caso in cui il revisore concluda che il bilancio d’esercizio e consolidato siano stati predisposti nel formato XHTML leggibile da utenti umani e che il bilancio consolidato è marcato – in tutti i suoi aspetti significativi – in conformità alle disposizioni. Viceversa, laddove siano presenti degli scostamenti da tali disposizioni, il revisore emetterà giudizio “con modifica” e dovrà includere un apposito paragrafo contenente la descrizione dell’aspetto che ha dato origine alla modifica.
In assenza del bilancio d’esercizio e consolidato nel formato XHTML leggibile da utenti umani, il revisore dovrà dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato.
In ultimo, il revisore esprimerà un giudizio “con rilievi o negativo” nel caso in cui, sulla base degli elementi probativi acquisiti, concluda che il bilancio consolidato non sia marcato – in tutti gli aspetti significativi – secondo il dettato delle disposizioni del Regolamento Delegato.
In particolare, il giudizio sarà “con rilievi” se le non conformità sono significative ma non pervasive, e “negativo” se significative e pervasive.