4 Maggio 2020

Nuova Sabatini: proroga di 6 mesi dei termini di realizzazione degli investimenti

di Debora Reverberi
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Tra le misure disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 le seguenti due esplicano i loro effetti sullo strumento agevolativo c.d. “Nuova Sabatini”, di cui all’articolo 2 D.L. 69/2013:

  • la sospensione sino al 30.09.2020 dei pagamenti delle rate dei finanziamenti da parte delle imprese, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia);
  • la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23.02.2020 nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020, ai sensi dell’articolo 103 D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), in combinato disposto con l’articolo 37 D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità).

In considerazione delle difficoltà oggettive riscontrate dalle imprese nel rispetto del termine di realizzazione dell’investimento pianificato, sia per carenza di liquidità, sia per ritardi dei fornitori, il Mise ha disposto con la circolare direttoriale n. 127757 del 29.04.2020 una proroga di 6 mesi a favore delle imprese beneficiarie.

La proroga di 6 mesi riguarda le seguenti scadenze:

  • il termine per la conclusione degli investimenti pianificati, ordinariamente fissato in 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
  • il termine per la trasmissione al Mise della dichiarazione di ultimazione investimento (DUI), ordinariamente fissato in 60 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell’investimento;
  • il termine per la trasmissione al Mise della richiesta unica di erogazione (RU), ordinariamente fissato in 120 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell’investimento.

La proroga è riconosciuta esclusivamente alle operazioni agevolate per le quali si verifichi la seguente situazione: il periodo di 12 mesi per la realizzazione degli investimenti, decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento, includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, compreso tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020.

La proroga di 6 mesi dei termini sopra indicati è concessa d’ufficio, non rendendosi necessario l’invio di una specifica autorizzazione al Mise ai fini dell’ottenimento.

È fatta salva la facoltà per le imprese beneficiarie di perfezionare l’investimento prima della proroga.

La seconda parte della circolare direttoriale Mise n. 127757 del 29.04.2020 è dedicata a chiarire gli effetti della sospensione ex lege dei termini nei procedimenti amministrativi, nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020, sui seguenti termini procedimentali previsti nell’ambito della Nuova Sabatini:

  • stipula del contratto di finanziamento;
  • trasmissione della DUI;
  • trasmissione della RU.

Per quanto concerne la stipula del contratto di finanziamento con la banca o con l’intermediario finanziario l’articolo 9, comma 2, D.M. 25.01.2016 dispone un termine ordinario pari all’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, pena la decadenza dall’agevolazione concessa.

Per effetto della sospensione dei termini amministrativi di cui al Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità, il termine di stipula dei contratti di finanziamento agevolati differisce a seconda della data di adozione del provvedimento di concessione dell’agevolazione:

  • in caso di provvedimento di concessione adottato prima del 23.02.2020 e il cui termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento ricade all’interno del periodo di sospensione 23.02.2020-15.05.2020, la decorrenza del termine ordinariamente previsto si ricalcola sospendendo i giorni dal 23.02 e riprendendo dal 16.05;
  • in caso di provvedimento di concessione adottato nel periodo di sospensione 23.02.2020-15.05.2020 il termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento è il 06.2020.

Per quanto concerne il termine di trasmissione della DUI, ordinariamente previsto dall’articolo 10, comma 1, D.M. 25.01.2016 in 60 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell’investimento pena la revoca dell’agevolazione, se esso ricade nel periodo di sospensione l’impresa può beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione (23.02.2020) e il termine ordinariamente previsto per la trasmissione.

Analogamente, con riferimento al termine di trasmissione della RU, ordinariamente previsto dall’articolo 10, comma 2, D.M. 25.01.2016 in 120 giorni a decorrere dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento pena la revoca dell’agevolazione, se esso ricade nel periodo di sospensione l’impresa può beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione (23.02.2020) e il termine ordinariamente previsto per la trasmissione.

  D.M. 25.01.2016 Sospensione termini amministrativi
Termine di stipula del contratto di finanziamento Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni Provvedimento di concessione adottato ante 23.02.2020:
Ricalcolo del termine con sospensione dei giorni decorrenti dal 23.02 alla scadenza originaria
Esempio:
Decreto adottato = 23.01.2020
Termine ordinario = 29.02.2020
Giorni decorrenti dal 23.02.2020 al 29.02.2020 = 7
Nuovo termine = 22.05.2020
(7 giorni dal 15.05.2020)
  Provvedimento di concessione adottato dal 23.02.2020 al 15.05.2020.
Il nuovo termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento è il 30.06.2020.
Termine di trasmissione della DUI 60 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell’investimento Termine che ricade nel periodo di sospensione:
Proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra il 23.02.2020 e il termine ordinariamente previsto per la trasmissione.
Esempio:
Termine ordinario= 24.04.2020
Giorni proroga = 62
Nuovo termine = 16.07.2020
Termine di trasmissione della RU 120 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell’investimento Termine che ricade nel periodo di sospensione:
Proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra il 23.02.2020 e il termine ordinariamente previsto per la trasmissione.
Esempio:
Termine ordinario= 15.03.2020
Giorni proroga = 22
Nuovo termine = 06.06.2020