Alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente il caso di soggetti che abbiano operato una prima rivalutazione, e si trovino poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato.
In proposito l’articolo 7, comma 2, del D.L. 70/2011 ha introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era venuto a creare in passato, una norma che andasse a regolare i rapporti con le eventuali precedenti rivalutazioni.
L’Amministrazione finanziaria aveva in passato sempre posto queste regole:
- con la successiva rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma;
- quella versata in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della rata in corso.
In considerazione di tale impostazione si era andato a determinare un corposo contenzioso in merito alle tempistiche per la richiesta a rimborso. Il soggetto che ha, quindi, già rivalutato e intende usufruire della rivalutazione al 1° gennaio 2017 potrà alternativamente:
- scomputare dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente;
- versare l’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente.
Pur in assenza di uno specifico richiamo al citato articolo 7, comma 2, del D.L. 70/2011, assente peraltro anche nella disciplina recata dalle quattro precedenti leggi di rivalutazione (leggi di Stabilità 2013, 2014, 2015 e 2016), si ritiene che tale norma – in quanto a regime – sia da ritenersi applicabile anche alla nuova riapertura dei termini. Tale opportunità ricordiamo vale sia per la rideterminazione del valore dei terreni che delle partecipazioni.
Vediamo quindi con un esempio di rappresentare la situazione sopra descritta.
Esempio
Il sig. Carlo Freddi ha rivalutato un terreno edificabile di sua proprietà alla data del 1° gennaio 2015 al valore di € 50.000, scegliendo il versamento rateale dell’imposta sostitutiva (l’aliquota nel 2015 era per i terreni già dell’8%, pertanto l’imposta complessiva è pari a € 4.000). In data 30 giugno 2015 ha versato la prima rata di € 1.333,33 e in data 30 giugno 2016 ha versato la seconda rata di € 1.373,33. In data 30 giugno 2017 dovrebbe versare la terza rata di € 1.413,33. Decorsi due anni il valore del terreno è aumentato a € 70.000 e in prospettiva di una futura vendita il sig. Carlo Freddi intende usufruire della nuova rivalutazione introdotta dalla legge di Stabilità 2017.
Pertanto:
- imposta sostitutiva della rivalutazione 2017 pari a € 5.600;
- imposta sostitutiva già versata pari a € 2.666,66 (non vanno conteggiati gli interessi);
- imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione 2017 pari a € 2.933,34.
Sarà quindi possibile non versare la terza rata della prima rivalutazione (pari a 1.413,33) e scomputare i primi due versamenti pari a € 2.666,66 sull’ammontare dovuto della nuova rivalutazione (quest’ultimo pagabile in unica soluzione o tre rate annuali, con le stesse regole).
In conclusione si ricorda che in tema di rivalutazione delle aree e delle partecipazioni detenute da soggetti non imprenditori si è pronunciata nel corso del 2016 la Corte di Cassazione (con lasentenza n. 13406/2016) per affermare il principio secondo cui tale operazione non ammette ripensamenti. In particolare i giudici di legittimità hanno ritenuto che in presenza di pagamento dell’imposta sostitutiva (in caso di pagamento rateale, della prima rata) non sia possibile accedere ad alcuna forma di rimborso della somma precedentemente versata qualora si determini una situazione per la quale non si rende più possibile “godere” dell’affrancamento (ad esempio perché i prezzi si sono nel frattempo ridotti o, come nel caso della sentenza citata, perché nel frattempo è intervenuto un trasferimento per successione del bene in precedenza rivalutato).
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: