Nuove associazioni di volontariato e di promozione sociale – II° parte
di Guido MartinelliCon la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale dello scorso 2 agosto, è entrato in vigore, dal giorno successivo, il nuovo codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).
La disciplina delle “nuove” associazioni di promozione sociale è contenuta negli articoli 35 e seguenti.
Analogamente a quanto già indicato per le organizzazioni di volontariato, si prevede che possano essere costituite solo in forma di associazione, riconosciuta e non. Viene meno, pertanto, il riferimento ai “movimenti” e ai “gruppi” indicati nella abrogata L. 383/2000 e non meglio precisati.
Viene introdotto un numero minimo di soci (sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale) e l’obbligo di indicare nella denominazione sociale la natura, anche attraverso l’utilizzo dell’acronimo APS.
Anche in questo caso, come per il volontariato (le similitudini tra le due discipline sono innumerevoli), viene previsto che tra gli associati vi siano “enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale”.
Detto limite non trova applicazione nei confronti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Da evidenziare come questa esclusione sia l’unico specifico riferimento presente in tutta la riforma del terzo settore al mondo dello sport dilettantistico.
L’articolo 35, confermando la previgente disciplina, vieta il riconoscimento come associazione di promozione sociale ai: “circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che, infine collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.”
Altro limite, introdotto alla possibilità di avvalersi “di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura”, è dato dalla previsione che questo non possa “essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati”.
L’articolo 68 introduce un privilegio generale sui beni mobili del debitore, ex articolo 2751-bis codice civile, in favore dei crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 del codice.
Di rilievo notare come l’articolo 71 allarghi a tutti gli enti del terzo settore una previsione che, in origine, era prevista dalla L. 383/2000 solo in favore delle associazioni di promozione sociale, ovverosia la possibilità di ritenere le attività istituzionali da loro svolte, purché non di tipo produttivo, “compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee… indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
L’articolo 75, come già illustrato per le organizzazioni di volontariato, prevede risorse finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale.
Significativo ricordare come l’articolo 18 estenda l’obbligo di assicurazione per i volontari, originariamente previsto solo dalla legge quadro sul volontariato (L. 266/1991), a tutti “gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari”, coprendo i rischi di infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Come si vede una copertura più ampia di quella che l’articolo 51 della L. 289/2002 prevede a carico degli sportivi dilettanti.
Con successivo decreto interministeriale saranno individuati i meccanismi assicurativi semplificati e disciplinati i relativi controlli.
Da evidenziare come il codice del terzo settore non richiama due norma interessanti previste dalla L. 383/2000. La prima contenuta nell’articolo 19 che garantiva il diritto alla flessibilità nel lavoro ai lavoratori che operavano in favore di associazioni di promozione sociale.
La seconda, ex articolo 6 secondo comma, prevedeva che, in deroga al principio di responsabilità solidale di cui all’articolo 38 del codice civile per chi agisce in nome e per conto di una associazione non riconosciuta, il terzo creditore della associazione dovesse far valere i propri diritti prima sul patrimonio della associazione e solo in via sussidiaria nei confronti delle persone che avevano compiuto atti gestori.