Nuove disposizioni ACE per i soggetti Ires
di Alessandro BonuzziNei giorni scorsi è stato divulgato il D.M. 3 agosto 2017 recante modifiche alla disciplina dell’ACE, le cui disposizioni attuative erano contenute nel D.M. 14 marzo 2012. Difatti, il nuovo provvedimento abroga il decreto del 2012 e apporta numerosi interventi riguardanti:
- la revisione delle disposizioni di attuazione dell’agevolazione, al fine di gestire gli effetti delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in tema di bilancio;
- l’aggiornamento delle regole ACE delle persone fisiche e delle società di persone esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria a seguito delle novità della legge di Stabilità 2017;
- alcuni aspetti che hanno determinato l’insorgenza di incertezze in ordine al calcolo del beneficio;
- la rivisitazione e l’integrazione delle disposizioni antielusive.
Il decreto è strutturato in tre capi:
- il Capo I, dedicato ai soggetti Ires (articoli da 2 a 7);
- il Capo II, composto da un solo articolo – l’8 – e contenente le disposizioni dei soggetti Irpef;
- il Capo III, nel quale sono collocate le disposizioni comuni (articoli da 9 a 13).
Il presente contributo si occupa di illustrare le novità più rilevanti per i soggetti Ires.
Il tema centrale è senz’altro quello che concerne gli elementi che rilevano ai fini della variazione del capitale proprio. Al riguardo, viene stabilito che la nuova sterilizzazione della base ACE, dovuta all’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio 2010, va riferita alla nozione di titoli e valori mobiliari recata dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/1998, includendo altresì le quote di OICR. Secondo tale disposizione “Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
- le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
- obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
- qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
- qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure”.
Tra le ipotesi di riduzione del capitale proprio è stato incluso l’acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell’articolo 2357-bis cod. civ., ossia:
- “in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
- per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
- in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate”.
Al di fuori di queste fattispecie specifiche:
- a seguito dell’acquisto delle azioni, si verifica una riduzione del capitale proprio fino a concorrenza degli utili che hanno precedentemente concorso ad incrementarlo poiché accantonati a riserva;
- a seguito della vendita delle azioni dapprima acquistate, il patrimonio va incrementato per l’importo degli utili in precedenza sterilizzati dalla base ACE. Peraltro, se il corrispettivo è superiore al costo di acquisto, l’eccedenza positiva costituisce una variazione rilevante; al contrario, laddove il costo d’acquisto fosse superiore al corrispettivo, l’eccedenza negativa determinerebbe una riduzione della base ACE.
Altra previsione d’interesse è quella in base alla quale la riserva rilevata nel patrimonio netto della società per effetto della contabilizzazione di prestiti infruttiferi del socio, in applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, non assume rilevanza ACE. Ciò in quanto il corrispondente debito non è destinato a convertirsi – salvo apposita rinuncia da parte del socio – in capitale. Lo stesso vale nel caso in cui il prestito abbia un tasso nominale diverso, in misura significativa, da quello di mercato.
Sono altresì irrilevanti ai fini della base ACE:
- le riserve formate con utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, poiché trattasi – in ogni caso, quindi a prescindere dalle modalità di contabilizzazione adottate – di elementi valutativi. Va però tenuto conto che l’effetto del derivato va nettizzato del risultato del suo sottostante: pertanto, solo quando l’oscillazione positiva del derivato è superiore a quella del sottostante emerge un utile da neutralizzare;
- le riserve formate con utili che derivano da un conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, atteso la neutralità fiscale dell’operazione.
Diversamente, vanno considerati nel calcolo dell’incremento del capitale proprio gli effetti sulle riserve di utili derivanti dalle due seguenti rettifiche da eseguire in sede di prima adozione dei nuovi principi contabili:
- eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;
- utilizzo del criterio del costo ammortizzato, fermo restando l’irrilevanza della rappresentazione contabile dei prestiti soci infruttiferi, nonché di quelli a un tasso diverso da quello di mercato.
Infine, rimane confermata la previsione del plafond ACE, secondo cui, in ciascun esercizio, la base di calcolo dell’agevolazione non può eccedere la misura del patrimonio netto così come risultante dal relativo bilancio. Sul punto la norma richiede che il patrimonio netto sia sempre assunto al netto delle riserve per acquisto di azioni proprie.