Nuove disposizioni per le organizzazioni di produttori dell’ortofrutta
di Luigi ScappiniCon decreto Mipaaft n. 8867 del 13 agosto 2019, in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti e di successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state individuate le nuove regole in materia di riconoscimenti e di controllo delle OP (organizzazioni di produttori) per il settore dell’ortofrutta, in particolare per i prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all’articolo 1, § 2, lettera i), Regolamento n. 1308/2013.
Le OP rappresentano forme giuridiche con le quali ci si pone l’obiettivo di favorire la concentrazione dell’offerta di determinati prodotti.
Il riconoscimento delle OP è demandato alle Regioni nel cui territorio l’aspirante OP realizza la maggior parte della produzione commercializzabile, cui devono essere presentate le domande, contemporaneamente caricate sul Sian.
Nel caso in cui la domanda abbia a oggetto il riconoscimento di prodotti destinati alla sola trasformazione, la OP deve allegare anche un impegno alla gestione di tali prodotti nell’ambito di un sistema di contratti di fornitura o di impegni di conferimento stabilito nello statuto o nel regolamento della OP stessa.
Non cambia rispetto al passato la forma giuridica che può essere assunta dalla OP, la quale varia tra società di capitali con oggetto sociale la commercializzazione di prodotti agricoli, cooperative agricole e loro consorzi e società consortili agricole, ex articolo 2615-ter, cod. civ.. In tutti questi casi, la sede legale deve essere ubicata nella Regione in cui viene realizzato la maggior parte della produzione commercializzabile.
La OP, per poter essere riconosciuta deve avere una dimensione minima individuata in 15 produttori ridotti a 5 limitatamente ai funghi, alle noci nonché per i prodotti di cui ai capitoli NC 09 e NC 12.
Ai fini del calcolo del numero minimo, nel caso di persone giuridiche, nel computo si conteggiano tutti i soci della singola persona giuridica, tuttavia, il socio della OP che lo è in qualità di persona fisica e che fa parte di una persona giuridica anch’essa socia della OP, viene conteggiato una volta sola.
Ai fini del conteggio, si considerano quali soci solamente i produttori che risultano in regola con la tenuta del fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda di riconoscimento da parte della OP.
È consentita, se prevista statutariamente, la partecipazione anche a soci non produttori nel limite, tuttavia, del 10% dei diritti di voto. Tali soci, non possono svolgere attività concorrenziali a quelle esercitate dalla OP e non hanno mai diritti di voto in relazione a decisioni inerenti al fondo di esercizio.
L’articolo 10 D.M. 8867/2019 introduce alcuni parametri volti a garantire una gestione collegiale e democratica della OP, infatti, è fatto divieto al singolo produttore di detenere più del 35% dei diritti di voto e del 49% delle quote societarie o del capitale.
Nel caso in cui i soci siano due sole società, viene individuato un limite massimo di partecipazione in misura pari al 50%, mentre se i soci sono sempre due di cui uno persona fisica, a quest’ultimo si rende applicabile il limite sopra individuato del 35% dei diritti di voti.
I suddetti valori si rendono applicabili per espressa previsione normativa alle sole OP costituite in forma di società di capitali restandone, quindi, escluse le cooperative e le società consortili.
Una volta diventati soci, è fatto obbligo di adesione per un periodo minimo di 1 anno, inoltre, in presenza di un piano operativo, è necessaria l’esplicita approvazione da parte della OP per liberarsi dagli obblighi che ne derivano.
Altro parametro che deve essere rispettato ai fini del riconoscimento della qualifica di OP è quello del valore minimo di produzione commercializzabile che varia da 500.000 a 3.500.000 euro a seconda del prodotto ortofrutticolo. Anche in questo caso, ai fini della verifica, si tiene conto dei volumi dei soli soggetti in regola con la tenuta del fascicolo aziendale.
Sono previsti specifici abbattimenti dei valori minimi richiesti nel caso di:
- prodotti biologici con riduzione del 30% e
- OP localizzate in Sardegna con riduzione del 25%.
È data facoltà alle singole Regioni di introdurre livelli minimi, sia in termini di numero di soci, sia di volume della produzione superiori.
Come detto, le OP sono forme societarie introdotte con il preciso intento di ridurre la frammentazione dell’offerta, particolarmente accentuata in Italia a causa della ridotta estensione delle aziende produttrici, introducendo un veicolo unico. Tuttavia, l’articolo 5 D.M. 8867/2019 introduce una deroga stabilendo che, nel limite massimo del 25% del volume di produzione di ogni singolo socio, è possibile, tramite previsione statuaria, consentire la vendita a consumatori finali, per il proprio fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria struttura aziendale.