21 Dicembre 2016

Nuove disposizioni per i prestiti sociali alle coop. – parte I°

di Alberto RocchiSusanna Bugiardi
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Il prestito sociale rappresenta una forma di finanziamento tipica delle società cooperative e dei loro consorzi: i soci, persone fisiche, apportano a titolo di finanziamento dei capitali rimborsabili, solitamente a medio e lungo termine, a fronte della corresponsione di interessi.

Giuridicamente, è configurabile come un contratto atipico di deposito, spesso regolamentato in conto corrente o in libretti, che può essere ritirato dal depositante “a vista” o con un certo preavviso.

Fondamentali però sono le fonti normative e regolamentari provenienti dall’ambito creditizio, in particolare:

  • l’articolo 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
  • la deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) n. 1058 del 19 luglio 2005, successivamente integrata e modificata dalla deliberazione CICR del 22 febbraio 2006;
  • la circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999 – 12° aggiornamento del 21 marzo 2007 – Titolo IX, Cap. 2.

Il settore è stato recentemente oggetto di importanti revisioni con impatto diretto sui prestiti sociali in corso e su quelli da deliberare nei prossimi mesi.

Già con documento in consultazione pubblica del novembre 2015, la Banca d’Italia aveva annunciato uno schema di modifica delle disposizioni contenute nel Capitolo 2 del Titolo IX della circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999 con lo scopo di rafforzare i presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche. L’esigenza era sorta anche in considerazione delle problematiche emerse in occasione di alcuni episodi di crisi d’impresa, che avevano evidenziato lacune normative sulla raccolta presso i soci effettuata dalle società cooperative con basi sociali ampie.

Ne è seguita la delibera n. 584/2016 con la quale la Banca d’Italia, in data 8 novembre 2016, ha approvato nuove disposizioni regolamentari per la raccolta del risparmio presso soggetti diversi dalle banche.

Diversi gli spunti di interesse che offre la lettura del provvedimento. Intanto, alcune definizioni contribuiscono a fare chiarezza in una materia complessa e disarticolata. Viene chiarito che la “raccolta del risparmio” consiste “nell’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso” e che tale attività è vietata ai soggetti diversi dalle banche. Questo divieto è però temperato dalla presenza di alcune deroghe: ad esempio, non è considerata raccolta di risparmio presso il pubblico quella presso “specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari e di lavoro”. Per questo, la Sezione V del documento, dedicata proprio a questa sub categoria della raccolta del risparmio presso i soci, chiarisce che “le società possono raccogliere risparmio presso i soci purché tale facoltà sia prevista nello Statuto”, fermo restando che “è comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata”.

Il paragrafo 3 della Sezione V in esame, si occupa dello specifico delle cooperative. La lettura delle disposizioni regolamentari, evidenzia almeno tre principali novità rispetto a quelle fino ad oggi applicate:

  1. in primo luogo, il provvedimento sembra dirimere alcuni dubbi che sin qui hanno accompagnato le emissioni di prestiti sociali, relativamente ai requisiti dei soci destinatari. La dottrina, infatti, ha sempre ritenuto necessario il requisito dell’iscrizione nel libro dei soci da almeno 3 mesi, unitamente al possesso di una partecipazione di almeno il 2% del capitale (quest’ultimo non necessario per le cooperative che non svolgono attività finanziarie). Leggendo il paragrafo 3 del nuovo provvedimento Banca d’Italia (“Le società cooperative possono effettuare raccolta del risparmio presso i propri soci…”), sembrerebbe invece non essere richiesto alcun requisito ulteriore rispetto al semplice possesso dello status di “socio”, indipendentemente quindi dall’anzianità di iscrizione al libro soci. Resta invece da chiarire la categoria dei “soci finanziatori”: se cioè essi siano ricompresi nella nozione di “soci” e possano quindi prestare ulteriore denaro alla cooperativa con la formula del prestito sociale. Il dubbio era sorto già in vigenza delle superate figure del socio sovventore e socio finanziatore e sul punto la dottrina prevalente si era mostrata possibilista;
  2. importanti novità riguardano anche il limite patrimoniale: la raccolta di risparmio presso i soci non può infatti eccedere il limite del triplo del patrimonio della cooperativa. La prima differenza rispetto al passato, riguarda la nozione di patrimonio da utilizzare ai fini del calcolo di cui sopra. Il provvedimento in esame si fa carico di fornirne una definizione a valenza generale identificandolo con “l’ammontare complessivo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato”, con la precisazione ulteriore che le riserve indivisibili per legge o per statuto della cooperative, sono considerate anch’esse disponibili. È inoltre previsto che il valore del patrimonio da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dal bilancio consolidato, qualora la società abbia l’obbligo di redigerlo. Se la società è esonerata dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, si considera il valore del patrimonio della cooperativa, rettificato degli effetti derivanti da operazioni (ad es. utili intercompany sulle rimanenze, se esistenti a fine esercizio nella partecipata; cessione / conferimento di assets) con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato. Tali rettifiche devono essere illustrate in un prospetto apposito nella nota integrativa del bilancio. Infine, nel nuovo regolamento non è stata riportata la possibilità di maggiorare il valore del patrimonio di un ammontare pari al 50 per cento della differenza, qualora positiva, tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale e/o residenziale considerato ai fini della determinazione dell’ICI (ora IMU) ed il valore di carico in bilancio degli stessi, al netto dei fondi ammortamento, con informativa, al riguardo, in nota integrativa;
  3. il nuovo provvedimento poi ribadisce con forza il principio secondo cui la raccolta del risparmio “a vista” è comunque preclusa ai soggetti diversi da quelli finanziari. Per raccolta “a vista” si intende quella che può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento o con preavviso inferiore a 24 ore; anche in caso di preavviso pari o superiore a 24 ore, la raccolta è comunque “a vista” se il soggetto che raccoglie fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima di 24 ore dal preavviso. Si rende pertanto necessario escludere che il prestito sociale possa avere le caratteristiche di raccolta “a vista” integrando le disposizioni contrattuali e regolamentari;

Da ultimo, il provvedimento contiene importanti novità sulle informazioni da riportare in nota integrativa (per esempio, l’indicazione di un indice di struttura finanziaria con l’evidenziazione di una soglia di allarme) oltre che delle utili precisazioni sulla natura e caratteristiche delle garanzie che, ove assistono l’emissione del prestito sociale, consentono alla cooperativa l’innalzamento del limite patrimoniale al quintuplo del patrimonio.

Dottryna