Nuove disposizioni per i prestiti sociali alle coop. – parte II°
di Alberto RocchiSusanna BugiardiNel precedente contributo (“Nuove disposizioni per i prestiti sociali alle coop. – parte I°”) abbiamo cominciato l’analisi della delibera n. 584/2016 con la quale la Banca d’Italia, in data 8 novembre 2016, ha approvato nuove disposizioni regolamentari per la raccolta del risparmio presso soggetti diversi dalle banche.
Il tema è quello del prestito sociale che, si ricorda, rappresenta una forma di finanziamento tipica delle società cooperative e dei loro consorzi.
Attraverso il prestito sociale i soci, persone fisiche, apportano a titolo di finanziamento dei capitali rimborsabili, solitamente a medio e lungo termine, a fronte della corresponsione di interessi.
Nel presente intervento si svolgono ulteriori considerazioni sugli spunti di interesse che offre la lettura del provvedimento.
Al riguardo non può che osservarsi che sicuramente l’approvazione della delibera n. 584/2016 impone alle cooperative che hanno in essere dei prestiti sociali di adeguarsi alle novità recate dal paragrafo 3 della Sezione V (requisiti soci destinatari, limite patrimoniale e raccolta del risparmio “a vista”): andrà fatta una modifica dei regolamenti in vigore, adottata anche con semplice delibera del consiglio di amministrazione. Inoltre, se sono stati sottoscritti dei contratti con i singoli soci, occorrerà modificare le clausole in contrasto con le nuove disposizioni. In particolare, relativamente a:
- limite patrimoniale: la modifica potrebbe avere il seguente tenore: “Secondo quanto previsto (dalla normativa in materia), l’ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d’Italia”;
- esclusione rimborso “a vista”: occorre eliminare l’inciso che consente alla cooperativa di rimborsare il socio al momento della richiesta. Conseguentemente, deve essere esclusivamente previsto che il rimborso sia effettuato con un preavviso di almeno 24 ore. Opportuno inoltre inserire ulteriori regole volte a disciplinare le modalità con cui il socio può richiedere il rimborso e i termini entro i quali effettuare (ritirare) il rimborso stesso: tali regole possono essere contenute nel regolamento, ma appare preferibile inserirle in un provvedimento autonomo da portare più facilmente a conoscenza dei soci. Tuttavia, qualora l’ammontare della raccolta di prestito sociale superi tre volte il patrimonio, potrà essere solo il regolamento a prevedere limiti, modalità e tempi del rimborso.
È importante evidenziare che Legacoop ha diramato un’apposita circolare contenente istruzioni operative sull’applicazione delle nuove disposizioni:
- la prima indicazione riguarda una fattispecie frequente nella operatività delle cooperative: il pagamento di prestazioni rese dalla cooperativa ai soci con utilizzo del saldo creditorio del prestito sociale; l’associazione chiarisce che la compensazione debiti–crediti, non necessita del preavviso di 24 ore richiesto per il rimborso del prestito, in quanto la fattispecie non integra una “raccolta a vista”;
- come evidenziato, per evitare di cadere nella fattispecie della “raccolta a vista”, il socio che intende ritirare delle somme, deve inoltrare una richiesta preventiva di rimborso, la cui evasione potrà avvenire non prima di 24 ore. Per dare certezza al rapporto ed evitare problemi organizzativi per la cooperativa, sarà opportuno fissare anche un termine di decadenza della richiesta oltre il quale il socio non può più procedere al ritiro della somma;
- circa le modalità con cui il socio deve comunicare la sua intenzione di ritirare il prestito (o una parte del prestito), non disponendo in merito l’autorità di vigilanza, si ritiene che si possa utilizzare qualsiasi forma (email, sms, telefono, finanche verbalmente) purché sia possibile provare il rispetto del preavviso di 24 ore, il quale, dal momento che la dichiarazione ha natura recettizia, decorre dal momento in cui la richiesta perviene alla cooperativa. Sarebbe opportuno che la cooperativa adotti forme di registrazione in grado di tracciare le richieste ricevute;
- infine, nell’ipotesi in cui, per effetto della capitalizzazione degli interessi, venisse superato il limite massimo individuale di finanziamento in capo al singolo socio, potranno essere pagati gli interessi senza rispettare il preavviso di almeno 24 ore, in quanto nella fattispecie il pagamento serve a ripristinare le condizioni di legge.