Nuove disposizioni su dilazione di pagamento e procedure esecutive
di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’articolo 10 del D.Lgs. 159/2015, recante disposizioni in tema di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, provvede a modificare in maniera considerevole l’art. 19 del D.P.R. 602/1973. Inizialmente, al comma 1 dell’articolo 19 D.P.R. 602/1973, viene stabilita quale sia la modalità di rateazione da applicare. Tale variazione è giustificata da esigenze di snellezza della procedura in un contesto di grave congiuntura economica. In sostanza, il contribuente che dichiara di essere in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà può richiedere all’Agente della riscossione che gli venga concessa la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Se le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 50.000 euro, per l’ottenimento della dilazione è necessario che lo stesso documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Ma ciò che si ritiene di maggior interesse e per questo meritevole del presente intervento è quanto prescritto successivamente, ovvero quanto stabilito al comma 1 quater, il quale è stato notevolmente revisionato. La previgente norma citava: “ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione”. Presentata quindi l’istanza, l’ipoteca poteva essere iscritta solamente nel caso di mancato accoglimento oppure nel caso prospettato al comma 3 a seguito di omesso versamento di 8 rate anche non consecutive. Come si evince, la norma faceva riferimento alla sola procedura relativa all’ipoteca.
Il comma 1 quater sostituito è il seguente: “ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 o il fermo di cui all’articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati“.
Nel comma 1 quater revisionato dal D.Lgs. 159/2015 si rilevano:
- il formale riferimento al fermo;
- il presupposto concernente le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis;
- i diversi effetti che si producono in capo al contribuente derivanti dal rapporto esistente tra la tempistica di presentazione dell’istanza e la tempistica di avvio delle procedure.
Per quanto riguarda il punto a), la platea delle azioni cautelari viene “formalmente” ampliata, con esplicito riferimento al fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/1973. Attualmente, pertanto, vengono iscritte ipoteca e fermo amministrativo se l’istanza non viene accolta oppure decade ai sensi del comma 3.
Il punto b) si riferisce all’inserimento nella norma del presupposto di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, relativo al diniego di concessione della dilazione per le verifiche della pubblica amministrazione su inadempimenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, con conseguente esercizio dell’attività di riscossione.
Con riferimento al punto c) di seguito si enucleano le seguenti situazioni normativamente statuite:
- permangono i fermi e le ipoteche iscritti antecedentemente alla data di concessione della rateazione;
- è possibile avviare nuove azioni esecutive solo dopo il rigetto dell’istanza;
- per la non prosecuzione delle procedure di recupero coattivo già avviate non è sufficiente il solo accoglimento dell’istanza, ma il contribuente è tenuto a versare la prima rata;
- tale ultima considerazione non è valida se:
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- si è tenuto incanto con esito positivo;
- si è tenuto incanto con esito positivo;
- è stata presentata istanza di assegnazione;
- il terzo ha reso dichiarazione positiva;
- è stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In questa significativa ridefinizione della norma, affinché vengano evitate procedure esecutive sfavorevoli al contribuente, è necessario che vi sia una puntuale richiesta di rateazione da parte dello stesso oppure, in caso di procedure di recupero coattivo allo stadio iniziale, il pagamento tempestivo della prima rata.