Nuove indicazioni per i bilanci delle cooperative
di Alberto RocchiSusanna BugiardiUna nota del Ministero dello Sviluppo Economico e un documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti contribuiscono a fare chiarezza sull’impatto delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, sui bilanci delle cooperative. La materia, ha suscitato numerose perplessità tra gli operatori in ordine alle modifiche all’articolo 2425 cod. civ. riguardanti l’esonero per le cosiddette “microimprese” dall’obbligo di predisposizione di nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione.
Soffermiamoci dapprima su questo secondo aspetto, il tema sul quale si è concentrata l’attenzione è stato quello di conciliare i nuovi e semplificati adempimenti previsti dall’articolo 2435-ter cod. civ. con gli obblighi informativi cui le cooperative sono sottoposte, ossia:
- obblighi previsti dalle disposizioni contenute negli articoli 2512 e 2513 cod. civ. che disciplinano il requisito della prevalenza mutualistica e le modalità di calcolo della stessa. In particolare, l’articolo 2513 cod. civ. stabilisce che gli amministratori e i sindaci debbano documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando determinati parametri indicati dalla medesima norma civilistica;
- obblighi previsti dalle disposizioni contenute nell’articolo 2545-sexies cod. civ. che impone di dare evidenza nel bilancio dei componenti economici afferenti le diverse gestioni mutualistiche così da permettere di risalire alla determinazione del ristorno a favore dei soci;
- informazioni ai soci e ai terzi in merito ai criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico (articolo 2545 cod. civ.), ai fini dell’ammissione di nuovi soci (cd. principio della porta aperta – articolo 2528 cod. civ.) e al prestito sociale.
L’iniziale indicazione delle Associazioni di categoria sul punto era di fornire le suddette informazioni in calce al bilancio non essendo ipotizzabile l’esclusione delle cooperative dalla semplificazione introdotta dal D.Lgs. 139/2015. Infatti, a rigore normativo, l’articolo 2519 cod. civ. dispone che le cooperative redigono i documenti di bilancio applicando, “in quanto compatibili”, le disposizioni di legge e tecniche delle società di capitali. Tuttavia, la soluzione prospettata non è stata condivisa dal MiSE che con nota del 20 marzo 2017 diretta ai revisori incaricati delle ispezioni biennali, ha ritenuto che l’eliminazione dell’obbligo di redigere la nota integrativa, non sarebbe compatibile con il carattere mutualistico delle cooperative; infatti le agevolazioni loro riconosciute, sono subordinate al rispetto di requisiti e condizioni la cui giustificazione deve emergere in modo trasparente ancorché si tratti di enti di piccole dimensioni. Facendo leva sulla locuzione “in quanto compatibili” contenuta nell’articolo 2519 cod. civ., il Ministero invita i revisori ad assumere provvedimenti concreti qualora riscontrino che le cooperative soggette a controllo, sebbene in possesso dei requisiti delle microimprese:
- non abbiano predisposto la nota integrativa né indicato le informazioni di cui agli articoli 2513, 2528, 2545 e 2545-sexies cod. civ.: in questo caso il revisore è tenuto a diffidare la cooperativa, invitandola ad approvare il bilancio e depositarlo al Registro Imprese;
- non abbiano predisposto la nota integrativa ma abbiano assolto agli obblighi informativi di cui ai citati articoli con l’inserimento di prospetti in calce al bilancio: in questo caso si è in presenza di un errore formale e il revisore rilascerà il certificato invitando la cooperativa a un più rigido controllo delle previsioni normative.
Sul punto, peraltro, il CNDCEC, con documento del maggio 2017, assume una posizione più sfumata: nel presupposto che, negare l’applicazione del bilancio semplificato, comporta un’ingiustificata discriminazione nei confronti delle piccole cooperative in contrasto con la stessa ratio della modifica normativa, ritiene ammissibile che le informazioni integrative siano riportate nei prospetti in calce al bilancio, auspicando che il Ministero riconsideri la propria posizione. In attesa di ulteriori chiarimenti, invita comunque le società cooperative di piccole dimensioni ad adeguarsi all’orientamento ministeriale.
Altra novità dei bilanci 2016 suscettibile di produrre effetti sui bilanci delle cooperative è costituita dalla cancellazione della sezione straordinaria del conto economico. Il Ministero, nella Circolare del 29 Marzo, ha sostanzialmente invitato le cooperative a continuare a operare come in passato depurando l’avanzo della gestione “dal saldo (solo se positivo) dei valori a titolo esemplificativo relativi alle plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché dal plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito”.
Decisamente più organica e completa la disamina svolta sul punto dal documento del CNDCEC che, dopo un utile riepilogo della nozione tecnica, giuridica e contabile di “ristorno”, sottolinea come la soluzione proposta dalla Circolare ministeriale, è solo apparentemente “in continuità” con il passato in quanto i risultati che si produrrano applicando le nuove regole, saranno difformi da quelli che sarebbero stati ottenuti lavorando sui vecchi schemi di bilancio con l’area straordinaria. Infatti, la Circolare prevede di “depurare il calcolo dei ristorni delle sole componenti eccezionali di natura extra gestionale. Restano fuori dal calcolo rispetto alla situazione pre-esistente, quindi, i componenti ex-straordinari di natura extra gestionale inclusi nelle classi A) e B) del conto economico e non considerati di entità o incidenza eccezionale”. In conclusione, il documento propone di prestare attenzione alla correlazione tra predisposizione della nota integrativa (indicazione componenti straordinarie articolo 2427 comma 1, n. 13, cod. civ.) e calcolo dei ristorni.
Un’importante precisazione contenuta nel documento del CNDCEC riguarda il prestito sociale: nonostante esso permanga nella disponibilità della cooperativa per un periodo medio lungo, considerando gli aspetti contrattuali, va valutato come debito a breve termine in quanto non rimborsabile a scadenza fissa e per questo classificato in bilancio tra gli importi esigibili entro l’esercizio successivo. Data anche l’assenza di rilevanti costi di transazione, il documento opta quindi per l’inapplicabilità del criterio del costo ammortizzato, adottando così una soluzione semplificatoria a beneficio degli operatori.
Da ultimo, lo studio dei commercialisti ricorda che, ove nel bilancio 2016, per effetto dell’introduzione delle nuove disposizioni di legge, fosse necessario imputare rettifiche nei valori dell’attivo (esempio: eliminazione costi pubblicità), le eventuali riduzioni di patrimonio netto, devono tenere in debita considerazione le peculiarità delle riserve nelle cooperative, rispettando l’ordine di utilizzo delle stesse e l’eventuale impatto sul capitale sociale.