Nuove indicazioni dell’Agenzia sugli studi di settore
di Giovanni Valcarenghi
A pochi giorni dal termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate emana la circolare n.30/E in tema di studi di settore, intervenendo a chiarire alcuni dubbi compilativi ed applicativi stimolati da altrettante domande che sono state sollevate in sede di tavolo tecnico di confronto.
L’argomento è tale per cui si crede più opportuno riepilogare il contenuto del documento di prassi in una tavola schematica, di modo che i lettori possano cogliere solo gli aspetti di loro interesse; per eventuali approfondimenti, è riportato anche il relativo paragrafo della circolare.
A titolo di considerazione generale, non possiamo non interrogarci sulla “normalità” di un rilascio di chiarimenti sulle modalità compilative a poco più di 10 giorni dalla scadenza del termine; ma questo è un male al quale siamo da tempo abituati.
Argomento | Chiarimenti | Paragrafo |
Ex minimi (regime di impresa) e compilazione del quadro T, congiuntura economica | Per poter beneficiare dei correttivi anticrisi, è necessario compilare il quadro T utilizzando, però, i dati ricalcolati senza tenere conto del criterio di cassa.
Tenuto conto delle rilevanti difficoltà legate alla determinazione degli importi da indicare nel quadro T, dovuta anche ai ridotti obblighi contabili cui i soggetti interessati erano sottoposti in tali annualità, si ritiene che i contribuenti:
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Autotrasportatori e caro gasolio(studio VG68U) | Si conferma che l’ammontare del credito di imposta per caro gasolio da indicare al rigo X04 è solo quello relativo ai consumi dell’anno 2011 (colonna 1, rigo RU23 di Unico) e non anche quello riferito ai primi 3 trimestri del 2012. Quindi, si conferma il contenuto della circolare 23/E/2013.Visti i possibili fraintendimenti, l’Agenzia ritiene che i contribuenti:
si siano comportati correttamente, ma solo alla condizione che, successivamente alla pubblicazione della circolare n. 23/E, abbiano presentato dichiarazione integrativa e si siano adeguati alle risultanze degli studi di settore non applicando le maggiorazioni sulle somme eventualmente dovute in più per effetto del ricalcolo, sempreché il relativo versamento sia avvenuto entro i termini più lunghi previsti dall’articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001 (20 agosto 2013). Noi aggiungiamo che rettifiche successive sono comunque valide, ma vanno assistite da ravvedimento operoso. |
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Cessazione dell’attività prevalente in corso d’anno, in caso di contemporaneo svolgimento di altra attività | Ove un contribuente che esercita due attività, di cui una prevalente in termini di ricavi e, nel corso dell’anno, cessi questa attività, si producono i medesimi effetti della modifica, nel corso del periodo d’imposta, dell’attività esercitata, con l’avvio di un nuovo mestiere.I soggetti interessati, quindi, dovranno presentare il modello afferente lo studio di settore relativo all’attività per la quale si sono conseguiti i maggiori ricavi/compensi durante il periodo d’imposta considerato, prescindendo dalla circostanza che detta attività sia quella iniziata o cessata. In tali casi, i contribuenti avranno cura di specificare, nell’apposita sezione “Note aggiuntive” di GERICO, la circostanza che ha consentito di ricondurre la situazione dell’impresa ad una causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore.Ad esempio, si potrà segnalare che sono stati dismessi i beni strumentali utilizzati per l’esercizio dell’attività dalla quale, nel corso dell’anno, sono stati conseguiti i maggiori ricavi. | 4 |
Valenza delle stampe di Gerico | Il Provvedimento 27 maggio 2013 prevede che i soggetti incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità e coerenza, utilizzando i modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati.Per adempiere in modo adeguato, per il periodo di imposta 2012, è sufficiente la stampa del modello effettuata dall’applicativo GERICO. | 5 |
Apprendisti e studio di settore UG93U“design” | Per lo studio dei designer, i dati relativi agli apprendisti vanno indicati come segue:
Diversamente, per gli studi di settore che prevedono il rigo A02 “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”, il numero delle giornate retribuite degli apprendisti andrà indicata in tale campo. |
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Anomalie indice di coerenza“valore aggiunto lordo per addetto” Attività di servizi residuali | Il software GERICO 2013 propone valori di incoerenza con riferimento all’indicatore “valore aggiunto lordo per addetto” nei confronti dei contribuenti che dichiarano reddito d’impresa e che risultano assegnati al cluster 13. E’ stata, infatti, segnalata la coincidenza tra i valori di soglia minimo e massimo del citato indicatore.Nelle attività di selezione, pertanto, gli Uffici non terranno conto del posizionamento del solo indicatore in argomento, ma di tutti gli indicatori previsti dallo studio e, più in generale, della coerenza dei diversi dati dichiarati, anche ai fini dell’analisi di congruità. | 7 |
Eventi sismici maggio 2012 | Il Provvedimento del 27 maggio 2013 ha escluso l’obbligo di presentazione del modello studi per i soggetti con residenza (se diversi dalle persone fisiche, sede legale) o sede operativa in uno dei comuni individuati nel decreto ministeriale del 1 giugno 2012 che:a) presentano un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in ragione della specifica situazione soggettiva;b) hanno cessato l’attività;c) si trovano in liquidazione volontaria.In relazione alla fattispecie di cui alla precedente lettera a), l’Agenzia condivide il fatto che le seguenti situazioni siano rappresentative del non normale svolgimento dell’attività:
Ovviamente, i casi in argomento sono esemplificativi e non esaustivi della possibili situazioni di non normale svolgimento dell’attività. |
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Deduzione IRAP e non coerenza dell’indicatore “incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” | L’Agenzia conferma che l’indicazione del valore dell’IRAP deducibile può determinare delle effettive anomalie, in quanto le soglie di normalità non tengono conto di tale ammontare.Il contribuente potrà:
In tal modo, pur risultando il contribuente non normale ai fini dell’applicazione degli studi di settore “si sterilizzeranno gli effetti” della componente IRAP per l’indicatore in argomento. |
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