Nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nella giornata di ieri, 4 novembre, il Presidente del Consiglio ha firmato il D.P.C.M. 03.11.2020, in vigore da venerdì 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020. Il D.P.C.M. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04 novembre.
Le nuove disposizioni prevedono misure differenziate a seconda della fascia di rischio di contagio alla quale può essere ricondotta ciascuna Regione/Provincia autonoma.
Il territorio nazionale è stato quindi suddiviso in tre fasce: è lasciato al Ministero della salute il compito di individuare, con apposita ordinanza, le Regioni che presentano un alto rischio.
Ogni settimana il Ministero della salute aggiorna la lista e la permanenza, per 14 giorni, in un livello di rischio o scenario inferiore comporta la nuova classificazione.
Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.
Nella tabella che segue sono richiamate le previsioni valide per tutto il territorio nazionale, e, quindi, anche per le c.d. “zone gialle”, ovvero quelle zone non caratterizzate da un livello di rischio “alto”.
Intero territorio nazionale (zone “gialle”: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia e Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto) (zone “arancioni”: Puglia e Sicilia) (zone “rosse”: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta) |
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Centri commerciali | Chiusura nei giorni festivi e pre-festivi. Restano aperte soltanto le attività essenziali (farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole). |
Esercizi commerciali, locali pubblici o aperti al pubblico | È obbligatorio esporre, all’ingresso, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e linee guida vigenti. Apposite linee guida disciplinano l’attività di commercio al dettaglio (devono essere rispettati i principi di cui all’allegato 10; si raccomanda anche l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11). |
Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) | Consentiti dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un numero massimo di quattro persone per tavolo (salvo il caso in cui siano tutti conviventi). Dalle ore 18.00 è vietato il consumo di cibo e bevande in luoghi aperti al pubblico. Non sono invece previsti limiti di orario per la ristorazione negli alberghi e strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati. Ammesse le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. |
Ristorazione d’asporto | Ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. |
Consegna a domicilio | Sempre ammessa. |
Servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, ecc..) | L’attività è ammessa, a condizione che le Regioni e le Province autonome accertino la compatibilità dello svolgimento di queste attività con la situazione epidemiologica e individuino protocolli e linee guida. |
Strutture ricettive | L’attività è ammessa, nel rispetto delle linee guida individuate dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e, comunque, in coerenza con l’allegato 10 al D.P.C.M.. |
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò | Chiusi, anche se svolti all’interno di locali nei quali è esercitata una differente attività (come, ad esempio, bar e tabaccherie). |
Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche | Sospesi, anche se le attività sono svolte all’aperto. |
Sale da ballo, discoteche, feste e sagre | Sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso. Vietate le feste, anche all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie religiose. Vietate le sagre, le fiere ed eventi simili. |
Convegni, congressi e altri eventi | Sospesi. Ammessi soltanto con modalità a distanza. |
Concorsi e abilitazione all’esercizio delle professioni | Sono sospese le prove concorsuali e quelle di abilitazione all’esercizio della professione, ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario. Sono consentite valutazioni in modalità telematica e correzioni delle prove scritte da remoto. |
Trasporto pubblico | È ammesso un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. |
Musei e luoghi di cultura | Sospese le mostre e chiusi i musei e altri luoghi di cultura. |
Spostamenti | Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per la restante parte della giornata è fortemente raccomandato non spostarsi. |
Scuola | Continua a svolgersi in presenza soltanto l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le Università, salvo specifiche attività. I corsi di formazione pubblici e privati possono essere svolti solo con modalità a distanza. |
Il D.P.C.M. dedica poi specifiche misure alle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (zone “arancioni”) e di massima gravità (zone “rosse”).
Zone “arancioni” (Puglia e Sicilia) |
Zone “rosse” (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta) |
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Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) | Chiusi (restano aperte soltanto le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli). | Chiusi (restano aperte soltanto le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli). |
Ristorazione con consegna a domicilio | Ammessa | Ammessa |
Ristorazione con consegna d’asporto | Ammessa fino alle 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. | Ammessa fino alle 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. |
Esercizi di somministrazione alimenti e bevande siti nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti | Aperti | Aperti |
Attività di commercio al dettaglio | Aperte | Chiuse (restano aperte soltanto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dall’allegato 23). Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sempre chiusi i mercati (salvo le attività di vendita dei soli generi alimentari). |
Attività inerenti servizi alla persona | – | Sospese tutte le attività diverse da quelle individuate all’allegato 24. Non sono quindi sospese le seguenti attività: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere. |
Spostamenti | Vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori ad alto rischio, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. Ammesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ammessi gli spostamenti per assicurare la didattica in presenza. Ammesso il transito sui territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni. |
Vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori ad alto rischio ed entro gli stessi territori, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. Ammesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ammessi gli spostamenti per assicurare la didattica in presenza. Ammesso il transito sui territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni. |
Spostamenti fuori comune | Vietati gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, da situazioni di necessità, per motivi di salute o per svolgere attività o fruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune. | |
Scuola | Continua a svolgersi in presenza soltanto l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le Università, salvo specifiche attività. |
In presenza: asili nido, elementari e prima media. A distanza: seconda e terza media e le altre scuole superiori. |