Nuove regole per la cessione gratuita di beni deperibili
di Guido MartinelliMarta SaccaroDal 14 settembre – sono cambiate le regole sulle cessioni gratuite di prodotti alimentari e non, non più commercializzabili, per finalità di solidarietà sociale. È l’effetto dell’entrata in vigore della L. 166/2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto scorso), definita come la nuova normativa sullo spreco alimentare.
La legge ha il pregio di razionalizzare la disciplina sulle cessioni gratuite di beni, ampliando nel contempo le tipologie di prodotti che si possono cedere gratuitamente e disciplinando le regole da seguire, sia se la cessione riguarda generi alimentari, sia se è relativa a medicinali e prodotti di altro tipo.
Tralasciamo, in questa sede, gli aspetti legati alle nuove regole sulla conservazione, la manipolazione e la somministrazione delle diverse tipologie di prodotti donati (la legge è analitica, in questo senso, sia per quanto riguarda i prodotti alimentari, sia per quanto riguarda i medicinali), per concentrarci solo sulle questioni di carattere burocratico e fiscale toccate dalle nuove disposizioni.
Nello specifico, in relazione alla cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, risulta, in primo luogo, semplificata la procedura amministrativa necessaria per perfezionare il trasferimento dei beni.
Per provare la cessione è infatti ora previsto che il cedente effettui una comunicazione telematica (il relativo software dovrà essere definito entro metà novembre) agli uffici dell’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza indicando la data, l’ora e il luogo di inizio del trasporto, la destinazione finale dei beni nonché l’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni ceduti gratuitamente. La comunicazione dovrà pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000,00 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione (questo limite era già stato elevato rispetto al precedente, di 5.000,00 euro, dalla Legge si Stabilità per il 2016). Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è comunque esonerati dall’obbligo della preventiva comunicazione.
Attenzione, però: è prevista la rivisitazione del regolamento che disciplina gli obblighi necessari per vincere la presunzione di cessione a titolo oneroso di queste operazioni. Nella L. 166/2016 è infatti disposto che le norme del D.P.R. 441/1997 vengano modificate entro 90 giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina, per coordinarle alle nuove previsioni. Attualmente, quindi – e fino a che non si provvede alla modifica – alla comunicazione “ex post” di cui al nuovo provvedimento, attuabile quando verrà emanato il relativo software, si deve aggiungere la segnalazione preventiva (almeno 5 giorni prima della consegna) per ogni cessione gratuita disciplinata dal citato D.P.R. 441/1997 nel testo oggi in vigore.
La nuova normativa riscrive l’articolo 6, comma 15, della L. 133/1999, ampliando, sia per quanto riguarda le tipologie di beni offerti sia per quanto riguarda i possibili destinatari, la fattispecie che consente di considerare distrutti agli effetti dell’IVA i prodotti donati.
La nuova previsione deve poi essere coordinata con la riscrittura dell’articolo 13 del D.Lgs. 460/1997 che disciplina i vantaggi fiscali, per quanto riguarda le imposte sui redditi, per le cessioni gratuite di beni a determinati soggetti. In relazione a quest’ultimo aspetto, in particolare, viene ampliata la platea dei possibili destinatari delle donazioni che risultano possibili non più solo se effettuate a favore di Onlus ma anche “agli enti pubblici … e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione de principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”.
Per quanto invece riguarda l’ambito oggettivo, è possibile donare, oltre a derrate alimentari e prodotti farmaceutici, anche “altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” (è previsto, in questo caso, il termine di 120 giorni dal 14 settembre, data di entrata in vigore della nuova normativa). In ogni caso, tutti i prodotti donati dovranno essere “destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro”.
Cambiano poi, anche in relazione a questa normativa, gli aspetti amministrativi. In particolare, è introdotto l’obbligo di predisporre per ogni cessione un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.
Sono inoltre modificati gli adempimenti a carico di chi riceve la donazione che, invece di rilasciare una dichiarazione per ogni consegna ricevuta dovrà effettuare una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, in cui si attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
Una novità contenuta nella nuova legge riguarda infine la possibilità, per i comuni, di applicare una riduzione della TARI per le attività commerciali, industriali o professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale.
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