Nuove specifiche tecniche di fattura elettronica ed esterometro – I° parte
di Roberto CurcuCon giovedì 1° ottobre 2020, per l’invio a SDI delle fatture elettroniche e dell’esterometro, saranno utilizzabili, in via facoltativa, le specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio.
La possibilità di utilizzare in via facoltativa le nuove specifiche tecniche potrà creare qualche problema nello scambio di fatture; qualora, infatti, il soggetto emittente inviasse a SDI una fattura secondo le nuove specifiche, ed il ricevente non fosse ancora aggiornato alle stesse, potrebbe crearsi qualche problema pratico, quale ad esempio l’impossibilità di conversione del documento XML in un file leggibile (tipo PDF).
A parere di chi scrive, quindi, è consigliabile che l’aggiornamento dei software contabili avvenga quanto prima, e che le modalità di aggiornamento siano concordate tra software house e utilizzatore del software; infatti, la cosa richiede, contestualmente, competenze informatiche ma anche una conoscenza delle regole Iva e delle modalità di gestione delle operazioni da parte delle aziende.
Attualmente, non esiste nessun chiarimento riguardante le nuove specifiche tecniche, che, lo precisiamo, sono un documento di 244 pagine scritto per informatici.
Le interpretazioni che mi permetto di proporre sono basate sulla lettura delle stesse e sulla logica che ritengo abbia portato all’aggiornamento: l’Agenzia delle Entrate, dal 2021, deve proporre al contribuente la bozza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche, e della dichiarazione annuale.
L’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’ultimo Telefisco, ha chiarito che verrà messo a disposizione dei contribuenti un sistema con il quale possono essere accettate le bozze proposte, o modificate “online”.
Premesso che difficilmente le bozze potranno essere esatte (ad esempio l’Agenzia non può sapere quale è la detraibilità Iva dei vari acquisti), e che una eventuale accettazione non ha alcun effetto concreto sul contribuente (differentemente dall’accettazione di un 730 precompilato), la cosa secondo me da evitare è quella di commettere degli errori informatici che portino i dati elaborati dall’Agenzia ad essere talmente differenti da quelli comunicati tramite una LiPe, da condurre all’emissione di un “invito alla compliance” per spiegare le differenze, con dispendio di tempo, e spesso di denaro.
Fatta tale premessa, possiamo, ad esempio, a capire perché siano stati introdotti dei nuovi “tipi documento”, accanto a quelli già esistenti che individuano la fattura (TD01), la nota di accredito (TD04), e così via.
Scopriamo, quindi, che abbiamo due nuovi codici per la fattura differita: TD24 per quella emessa comunemente a seguito di cessioni documentate da ddt e per prestazioni di servizi documentate con documenti assimilabili al ddt, e TD25 per la fattura emessa dal promotore di una operazione triangolare.
La necessità di individuare la prima tipologia di fattura differita potrebbe essere dettata dal fatto che, differentemente da una fattura immediata, la stessa potrebbe essere datata in un mese, ma dover confluire nella liquidazione del mese precedente, cioè quello di consegna o spedizione della merce. La seconda tipologia di fattura differita, invece, deve confluire nella liquidazione del mese di emissione, il quale è tuttavia quello successivo a quello di consegna o spedizione.
Un nuovo campo è stato istituito per gestire le autofatture per splafonamento (TD21); attualmente si ritiene che tale operazione vada gestita con il codice TD20, utilizzabile per la “autofattura denuncia”, dove si deve indicare, come “cedente/prestatore”, colui che ha emesso la fattura senza Iva che ha portato allo splafonamento.
In realtà, la procedura fin qui utilizzata non era esente da critiche, posto che tale codice viene letto dall’Agenzia delle Entrate come una “denuncia”, con la quale il cessionario/committente invita l’Agenzia delle Entrate ad andare a controllare un proprio fornitore che non gli ha emesso una fattura, o la ha emessa sbagliata.
Nel caso dello splafonamento, invece, chi ha sbagliato è il cessionario/committente, che ha consegnato una dichiarazione di intento al proprio fornitore, il quale ha legittimamente emesso fattura non imponibile, e non la ha revocata per tempo raggiunto l’ammontare del plafond: la colpa dello splafonamento è unicamente imputabile all’esportatore abituale.
Dalla lettura dei nuovi codici errore presenti nelle specifiche tecniche emerge che nell’autofattura per splafonamento con codice TD21 non devono più essere riportati gli estremi del fornitore, ma sia come “cedente/prestatore”, che come “cessionario/committente” deve essere indicato il soggetto che emette il documento.
Sempre riguardo alla “natura documento”, è stato istituito il codice TD27, per la fattura per cessioni gratuite senza rivalsa o per autoconsumo.
In questi casi, si emette in genere una autofattura nella quale si risulta sia come cedenti/prestatori che come cessionari/committenti, ma si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse.
Tale codice dovrebbe quindi consentire al sistema dell’Agenzia di inserire tale documento nel quadro VE ma non nel VF.
Inoltre è stato istituito il codice TD26, cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni, che servirà per la compilazione del campo VE40 della dichiarazione Iva.
Questo campo serve per la corretta determinazione del volume d’affari, e, a sua volta, il volume d’affari, serve ad esempio per determinare se ci sono le condizioni per chiedere rimborsi e compensazioni dell’Iva a credito; una non corretta compilazione, anche se probabilmente non dovrebbe essere sanzionabile, potrebbe però rallentare l’erogazione di un rimborso Iva o far nascere un controllo mirato a verificare le condizioni di spettanza: insomma, come minimo una perdita di tempo!
C’è tuttavia da sottolineare che il tempo speso per codificare con il codice TD26 le cessioni di beni ammortizzabili, dovrebbe venire poi risparmiato in sede di redazione della dichiarazione annuale.