Nuove tutele per i liberi professionisti
di Laura MazzolaSono entrate in vigore norme che prevedono nuove tutele per i soggetti esercenti arti e professioni, anche in forma associata o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, o se il professionista tutelato è nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.
Infatti, i commi da 927 a 944, dell’articolo unico della Legge di bilancio per il 2022, prevedono, nell’ipotesi di grave malattia o infortunio, la sospensione della decorrenza dei termini relativi a adempimenti e versamenti a carico del libero professionista.
La misura rappresenta una novità per i professionisti ma anche per i clienti cui la tutela di fatto si estende.
I requisiti di base ai fini dell’applicazione delle tutele previste dalla disposizione sono:
- l’esercizio, come attività principale del libero professionista, di una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali, ai sensi della lettera a) del comma 933;
- l’esistenza, tra il professionista ed il cliente, di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, ai sensi del comma 934.
Per l’applicazione delle nuove tutele occorre rispettare le previsioni del comma 935, in forza del quale “copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione”; dove per “competenti uffici della pubblica amministrazione” si intendono gli ordini o i collegi professionali di appartenenza.
La disposizione riguarda il verificarsi di una malattia o di un infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero l’inabilità temporanea assoluta con astensione al lavoro per più di tre giorni, nonché un infortunio non avvenuto in occasione del lavoro o malattia non correlata al lavoro.
In tali casi, è prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospedale, o dal giorno di inizio delle cure domiciliari, e fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.
Inoltre, è previsto che la tutela riguardi anche le libere professioniste, al verificarsi di diverse situazioni derivanti da uno stato di gravidanza.
In particolare, alle disposizioni commentate è equiparato:
- il parto prematuro della libera professionista, con sospensione dal giorno del ricovero per il parto al trentesimo giorno successivo;
- l’interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa, con sospensione di trenta giorni a decorrere dal giorno dell’interruzione di gravidanza.
Infine, nell’ipotesi di decesso del professionista, i termini sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
In questo caso spetta al singolo cliente del professionista deceduto notificare, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec.
Per tutte le somme sospese, a seguito degli eventi indicati, si applicano gli interessi al tasso legale, da versare contestualmente all’imposta o al tributo sospeso.
Dichiarazioni mendaci sono punite con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l’arresto da sei mesi a due anni.
Ogni diversa violazione è, invece, punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.