Nuovi bilanci per le holding statiche?
di Ennio VialAlcuni giorni fa è stato pubblicato su EcNews un interessante e attento intervento dove si segnalava una novità legislativa relativa al bilancio delle holding statiche.
Il nuovo comma 5 dell’articolo 2435 ter cod. civ. introdotto ad opera dell’articolo 24, comma 2, D.L. 238/2021, prevede che «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D».
Prima di cogliere la portata innovativa in tema di bilancio, è bene chiarire cosa si intenda per enti di investimento, ma soprattutto per “imprese di partecipazioni finanziaria”.
In questo caso non possiamo fare riferimento né alla definizione dell’articolo 162 bis Tuir introdotta dal decreto Atad, né tanto meno alla nozione di holding generalizzata presente nell’articolo 87 Tuir dove si ha riguardo ai valori economici effettivi, definizione che è stata recentemente ripresa dalla risposta ad interpello n. 869/2021 in tema di conferimento a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2 bis, Tuir.
Si tratta, quindi, di una definizione nuova che, tuttavia, non è presente nella norma domestica.
Si deve, quindi, prendere a prestito l’articolo 2 della Direttiva comunitaria 2013/34/UE – ove si legge, al punto 15), che per “imprese di partecipazione finanziaria” si intende “le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”.
Appare evidente come la casistica di nostro interesse sia rappresentata dal punto 15 ed è immediato rilevare come la definizione non si incastri agevolmente con quella contenuta nell’articolo 162 bis Tuir di cui rappresenta, nella sostanza, un sottoinsieme.
Ma quali sono le novità?
- l’inapplicabilità dell’articolo 2435 ter cod. civ. relativo al bilancio delle micro imprese. Ciò comporta l’applicazione alle holding statiche del bilancio in forma abbreviata;
- il bilancio abbreviato diventerà lo schema necessitato per questi soggetti atteso che l’inapplicabilità del comma 9 dell’articolo 2435 bis cod. civ. impedirà di ricadere nel bilancio ordinario;
- l’inapplicabilità dell’articolo 2435 bis, commi 2, cod. civ. e seguenti in relazione alla possibilità di aggregare alcune voci di bilancio. Ciò impedirà di accorpare i ratei e risconti attivi e passivi tra i crediti e i debiti;
- non sono applicabili le limitazioni delle informative sulle operazioni infragruppo prevista dal numero 22 bis della nota integrativa (articolo 2435 bis, comma 6, cod. civ.);
- si deve redigere la relazione sulla gestione (articolo 2435 bis, comma 7, cod. civ.);
- non potranno essere derogati a scelta principi come quello del costo ammortizzato (articolo 2435 bis, comma 8, cod. civ.).
Si tratta di previsioni che, pur non avendo un impatto fiscale, a parte la necessità di approfondire il rapporto tra le nuove previsioni civilistiche ed il principio della derivazione rafforzata previsto dall’articolo 83, comma 1, Tuir, complicheranno la vita delle holding e dei loro consulenti.
Certo che la relazione della gestione per la holding statica mi richiama alla mente traumi infantili, quando non sapevo mai cosa scrivere nei temi che i maestri mi chiedevano a scuola.
29 Marzo 2022 a 10:24
Buongiorno,
credo vi sia una imprecisione nell’articolo.
Passando alla modalità bilancio abbreviato e relazione sulla gestione è cmq concessa la facoltà di valutazione di crediti e debiti al nominale (non costo ammortizzato).
2 Aprile 2022 a 9:07
La ringrazio per l’osservazione. L’approccio seguito è stato quello di leggere il dal comma 6 come un riferimento ai commi dal 6 in poi.
Invero l’interpretazione secondo cui il riferimento è fatto esclusivamente al comma 6 risolve il problema.
LA invio a leggere anche il successivo intervento del 1 aprile.
29 Marzo 2022 a 15:50
Premesso che la Direttiva in effetti dispone gli Stati non devono consentire l’esonero dalla Relazione sulla gestione agli EI/IPF ma trattandosi di Direttiva e non di Regolamento bisogna poi vedere cosa il legislatore ha recepito.
L’articolo 2435-ter prevede per i “micro” l’esonero da rendiconto/nota/relazione.
Il comma aggiunto dice: agli Enti di investimento e le Imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni del presente articolo.
Molti commentatori ne derivano che questi soggetti, aventi dimensione “micro” devono quindi redigere la relazione sulla gestione.
Questa interpretazione, però, comporterebbe che chi è abbreviato (perché ha i parametri 2435-bis ma non quelli 2435-ter) e “si ferma”, appunto, al 2435-bis non fa né rendiconto né relazione mentre i “micro” devono fare tutto.
Il che forse non ha senso.
Se il legislatore voleva che gli EI/IPF dovessero essere comunque obbligati a fare la rendiconto/nota/relazione avrebbe dovuto magari aggiungere un 2435-quater.
Un altro modo di leggere la norma è: se sei un EI/IPF e sei “micro” non puoi applicare questo articolo, 2435-ter, che sarebbe da considerare “tamquam non esset”, quindi devi applicare il 2435-bis, però senza applicare il 6° comma dell’art. 2435-bis e senza poter applicare la semplificazione, contenuta nel 2° comma, relativa alla comprensione di E in CII di E in D.
E se applichi il 2435-bis ci trovi dentro l’esonero da relazione sulla gestione e da rendiconto finanziario.
In sintesi dovrei interpretare come segue:
Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo (quindi, questo articolo 2435-ter è come non esistesse e se non sei un esteso vai ad applicare il 2435-bis, con le “deroghe” qui di seguito – ndr), dal sesto comma dell’articolo 2435-bis (qui c’è un problema: qual è il 6° comma a cui ci si vuole riferire? non è la prima volta che incontriamo “scoordinamenti” del genere” ma potrebbe essere il comma che era 6° prima che abrogassero il 4° e cioè la norma sulla informativa parti correlate – molti testi evidenziano il 4° comma come “abrogato” e il 6° comma resta quello delle parti correlate (*),lo fa anche OIC 12 quando riporta il 2435-bis) e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D 2 (quindi non c’entra il rendiconto).
Questo darebbe senso alla norma.
Se il 6° comma fosse quello sulla relazione sulla gestione si avrebbe l’assurdo che un abbreviato (che legge il 2435-bis) non fa la relazione sulla gestione mentre un “micro”, che arriva al 2435-bis dal 2435-ter invece la deve fare.
Riassumendo:
Sei micro ma sei EI/IPF:
– Non puoi applicare il 2435-ter e pertanto applichi il 2435-bis
– Nel 2435-bis ci trovi:
o L’esonero da rendiconto e quindi non lo fai come dice il comma 2° ma attento che non puoi applicare la semplificazione, sempre al comma 2, su D/CII E/D
o L’esonero da relazione sulla gestione al comma 7° (considerando che mantenga la sua numerazione anche dopo l’abrogazione del 4°) e quindi non la fai (come peraltro non la faresti se fossi abbreviato)
o La limitazione di informativa prevista al comma 6° (parti correlate) che però non puoi applicare.
Certo rimane anche in questo caso un problema.
Se sei abbreviato puoi limitare l’info sulle correlate se sei micro invece no, e anche questo non ha senso.
FC
2 Aprile 2022 a 9:20
Ringrazio dell’osservazione. Purtroppo pare che il comma 6 sia proprio quello della relazione.
🙁